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Corriere dei Ciechi

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Numero 10 del 2012

Titolo: RUBRICHE- A lume di legge

Autore: a cura di Paolo Colombo


Articolo:
a cura dell’avv. Paolo Colombo coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica

Più posti ai disabili con i nuovi conteggi Cambiamenti in arrivo sul fronte del lavoro dei disabili: il comma 27 dell'articolo 4 della riforma Fornero ridisegna i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1 della legge 68/99, sulle assunzioni obbligatorie delle categorie protette. Le modifiche comportano la totale revisione del computo della base occupazionale per la determinazione delle quote di riserva: l'effetto causato dall'inclusione di pressoché tutti i lavoratori subordinati porterà moltissimi datori di lavoro a rilevare scoperture, che dovranno essere "sanate" attraverso nuove assunzioni di soggetti disabili. La legge 68/99 impone ai datori di lavoro pubblici e privati di assumere lavoratori disabili nelle seguenti misure: 7% dei lavoratori occupati, se si occupano più di 50 dipendenti; due lavoratori, per un organico da 36 a 50 dipendenti; un lavoratore, se si occupano da 15 a 35 dipendenti (l'obbligo scatta in caso di nuova assunzione). Il restyling operato dalla legge 92/2012 fa lievitare da subito la base occupazionale perché la nuova norma esclude dal computo solo i lavoratori assunti tramite collocamento obbligatorio, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i contratti di inserimento, i lavoratori somministrati presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attività all'estero (per la corrispondente durata), gli Lsu, i lavoratori a domicilio, i lavoratori emersi ex legge 383/2001. Sono invece inclusi nel conteggio gli assunti con contratto a tempo determinato non superiore a 9 mesi. Restano in vigore le esimenti disposte dalle normative di settore, quale - ad esempio - l'esclusione del computo dei lavoratori apprendisti, confermata dal Dlgs 167/2011; l'esclusione già presente per il personale dei cantieri edili viene estesa a quello operante con analoghe attività nei montaggi industriali. La norma non fissa un termine per riconteggiare l'organico e per la decorrenza dell'obbligo di copertura a seguito del nuovo metodo di computo (nel caso di sforamento delle fasce): si procederà probabilmente in sede di redazione del prospetto annuale (31 dicembre 2012), data dalla quale scatterebbe l'eventuale obbligo di nuova assunzione. Nel caso di aziende oggi fuori dall'obbligo ma il cui ricalcolo dell'organico comporti l'ingresso nella fascia da 15 a 35 dipendenti, la copertura della quota - salvo diverse indicazioni - dovrà avvenire entro 60 giorni dall'eventuale nuova assunzione. L'Asl non può rifiutare un ausilio per motivi di bilancio Con un'ordinanza urgente, il Tribunale di Napoli ha riconosciuto il diritto di un cittadino con disabilità a ottenere un ausilio non previsto dal nomenclatore ma necessario, come dimostrava la certificazione medica, per il miglioramento della salute. E ciò anche contro il diniego dell'Asl motivato per ragioni di tagli al bilancio. "Il diritto alla salute rappresenta un valore preminente rispetto a qualunque interesse di contenimento della spesa pubblica, interesse tutelato dalla predisposizione di specifici elenchi di farmaci e presidi che lo Stato eroga a totale suo carico" si legge nell'ordinanza dello scorso 12 marzo. "Conseguentemente sussiste il pieno diritto alla somministrazione di un presidio che, sebbene non inserito nel nomenclatore allegato al regolamento approvato con Decreto ministeriale 332/1999, costituisca l'unico mezzo per salvaguardare il bene salute del cittadino". In questo modo si afferma con decisione e chiarezza un principio elementare di civiltà, quello che conta secondo la Corte Costituzionale e i tribunali è che un diritto costituzionalmente garantito, come la salute, non può essere affievolito o violato solo sulla base di motivazioni legate ai tagli della spesa pubblica, anche in un momento così delicato come quello che l'Italia sta attraversando. Legge Fornero - stato di disoccupazione Si ritiene utile richiamare l'attenzione su alcune recenti modifiche alla normativa disciplinante l'iscrizione alle liste di collocamento che riguardano anche i lavoratori disabili e che potrebbero creare problemi di non semplice soluzione nell'immediato futuro. La Legge 28 giugno 2012, n. 92, rubricata "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", ha introdotto numerose disposizioni che interessano il mercato del lavoro e, fra esse, all'art. 4, anche alcune in materia di collocamento al lavoro. Si ricorda che l'accesso alle liste di collocamento è disciplinato, tra l'altro, dal Decreto Legislativo 21 aprile 2004, n. 181 le cui norme trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori disabili. Invero, l'art. 4, comma 1, della normativa citata così disponeva prima dell'entrata in vigore della riforma citata: "Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi: a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468; b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3; c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni; d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi". Come si vede, tra i vari requisiti per l'iscrizione alle liste del suddetto collocamento, vi è lo stato di disoccupazione. Tale requisito, prima della riforma della suddetta legge, era riconosciuto ai seguenti soggetti: 1) tutti coloro che sono senza lavoro e dichiarino l'immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa; 2) tutti coloro che, pur lavorando, non percepiscano un reddito annuo superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Sennonché, allo stato attuale la summenzionata disposizione è stata riformata dall'art. 4, comma 33, della citata legge n. 92/2012 nella seguente modalità: 1) lett. a) è abrogata; 2) alla lett. c), le parole: "con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani" sono soppresse; 3) la lett. d) è sostituita dalla seguente: "sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi". La modifica apportata alla lett. a) si rivela tanto più grave ed inspiegabile se letta in relazione al collocamento mirato previsto per coloro che sono affetti da disabilità ai sensi della legge n. 68/99. Infatti, il nuovo testo normativo comporta l'automatica impossibilità di iscrizione alle liste speciali del collocamento obbligatorio per tutti quei giovani disabili, anche non vedenti, che abbiano svolto lavori o incarichi saltuari di qualsiasi natura anche se retribuiti in misura esigua. Si ha ragione di temere che la disciplina, così modificata, comporterà non poche problematiche in relazione alla conservazione dello status di disoccupato ai lavoratori non vedenti che trovino impieghi o incarichi di carattere saltuario. Questa scelta appare in aperto contrasto con la ratio della legge stessa, dal momento che va a penalizzare proprio le categorie che trovano maggiore difficoltà per entrare nel mercato del lavoro, ovvero giovani e disabili. Sarebbe, quindi, necessario un tempestivo intervento, per segnalare tale problematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di individuare possibili modifiche della legge.



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