Numero 5 del 2013
Titolo: RUBRICHE- A lume di legge
Autore: a cura di Paolo Colombo
Articolo:
a cura dell’avv. Paolo Colombo coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica
Legge crescita 2.0: le novità per i disabili
Approvato il 12/12/2012 il testo del maxi-emendamento al Decreto Crescita 2.0, convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 2012 il giorno successivo con votazione della Camera dei Deputati. Vi sono anche delle novità sulle persone disabili relative all'accessibilità. In particolare nell'art. 9, il comma 4 reca diverse modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4. La lettera a) stabilisce che, oltre a quanto già previsto dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge, mediante il quale se ne definisce il campo di applicazione, ai "soggetti erogatori" si aggiungono tutti coloro i quali usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet. La lettera b) apporta un'integrazione dell'articolo 4 (Obblighi per l'accessibilità), commi 4 e 5 della citata L. 4/2004. Il comma 4, in particolare, stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistita adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. In base alla modifica ora apportata, si stabilisce che all'Agenzia per l'Italia digitale sia attribuito il compito di stabilire le specifiche tecniche delle suddette postazioni, nel rispetto della normativa internazionale. Si prevede, inoltre, che i datori di lavoro pubblici provvedano all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate - è ora specificato - alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico. Il comma 5 modifica l'articolo 4, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Quest'ultimo, recante criteri di computo della quota di riserva, prevede che i lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore affidi una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro (in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877) e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, siano computati ai fini della copertura della quota di riserva. A seguito della modifica apportata è stato previsto che vengano predisposti a favore dei lavoratori disabili degli accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, è stata ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità". Il comma 5-bis, introdotto al Senato, novella l'articolo 124 del TUEL, in modo da prevedere che tutte le deliberazioni degli enti locali siano rese pubbliche mediante pubblicazione nell'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. Il comma 6 apporta ulteriori puntuali modifiche al CAD, inserendo alcune definizioni non ancora contemplate dalla normativa vigente, con particolare riferimento al tema della accessibilità. In particolare: la lettera a), tra le norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa, prevede il rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione; la lettera b) introduce l'accessibilità alle tecnologie assistive, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 relativamente al processo di formazione nell'ambito delle attività per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti; la lettera c) introduce il criterio di accessibilità dei documenti indipendentemente dalla condizione di disabilità personale; la lettera d) assicura il rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità anche per quanto attiene alla messa a disposizione da parte delle pubbliche amministrazioni per via telematica dell'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà; la lettera e) assicura che le informazioni contenute sui siti siano conformi, accessibili e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito; la lettera f) garantisce il rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità anche con riferimento alle regole tecniche dettate in conformità alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea. I commi 6-bis e 6-ter introdotti nel corso dell'esame al Senato, modificano l'art. 32 della legge n. 69 del 2009, sono volti a specificare che la pubblicazione da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici nei propri siti informatici di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale deve essere effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione nonché di accessibilità. Le disposizioni introdotte stabiliscono altresì che il mancato rispetto di tali principi è un parametro rilevante ai fini della valutazione della responsabilità dei dirigenti. In base al comma 7, modificato al Senato, entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare nel proprio sito web gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente nonché lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro. La redazione del piano in prima versione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente Decreto-legge. La pubblicazione è, altresì, rilevante ai fini della misurazione e valutazione della prestazione individuale dei dirigenti individuati come responsabili. Secondo le previsioni del comma 8, i soggetti interessati che rilevano inadempienze relative all'accessibilità dei servizi erogati dai soggetti erogatori, quali definiti dall'articolo 3, comma 1, della già citata legge 9 gennaio 2004, n. 4 (come modificato dal presente articolo), devono produrre una formale segnalazione, anche in via telematica, all'Agenzia per l'Italia digitale. Nell'ipotesi in cui reputi fondata la segnalazione, l'Agenzia richiede alle amministrazioni interessate di provvedere all'adeguamento dei servizi entro un termine non superiore a 90 giorni. Infine, il comma 9 stabilisce che le attività volte a garantire la pubblicazione, l'accessibilità ed il riutilizzo dei dati, rientrano tra i parametri di valutazione della performance dei dirigenti pubblici. Prevede, inoltre, una responsabilità dirigenziale e disciplinare per i dirigenti che non applichino le disposizioni dei commi precedenti, anche nell'ipotesi di mancata pubblicazione degli obiettivi. Purtroppo alcune problematiche non sono state risolte, ad esempio l'accessibilità dei libri in genere e quelli di testo in particolare, inoltre, si sarebbe dovuto obbligare all'osservanza della normativa in particolare tutti i soggetti, non solo quelli pubblici o quelli che ricevono contributi dal pubblico, ma anche quelli privati. Infine, occorreva provvedere a un apparato sanzionatorio maggiormente cogente in quanto la valutazione disciplinare, com'è ben noto, lascia il tempo che trova, mentre la previsione di una sanzione pecuniaria sarebbe risultata maggiormente efficace. Occorre, ora, vigilare sull'emanando Decreto di aggiornamento dei requisiti obbligatori e soprattutto, occorre intraprendere opportune iniziative sia sul piano normativo, magari con una direttiva dell'Unione Europea oltre ad un ulteriore modifica della legge Stanca, sia sul piano legale, al fine di rendere effettivo per le persone disabili il diritto all'accessibilità e dunque in concreto il diritto all'uguaglianza e alle pari opportunità.
Non licenziabile il disabile che fa troppe assenze
Importante sentenza della Corte di Cassazione (Sez. Lavoro n. 15269 del 12 settembre 2012) in materia di licenziamento di lavoratori disabili. Per i giudici di piazza Cavour, in caso di aggravamento delle condizioni di salute, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Anche il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare a essere utilizzato presso l'azienda. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro: esso può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, l'apposita commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda. Il licenziamento dell'invalido assunto in base alla normativa sul collocamento obbligatorio segue la generale disciplina normativa e contrattuale solo quando è motivato dalla comune ipotesi di giusta causa e giustificato motivo, mentre, quando è determinato dall'aggravamento dell'infermità che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, è legittimo solo per la perdita totale della capacità lavorativa o la situazione di pericolo per la salute e l'incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti.