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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Corriere dei Ciechi

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Numero 11-12 del 2013

Titolo: RUBRICHE- A lume di legge

Autore: a cura di Paolo Colombo


Articolo:
Dl 76-2013: disposizioni lavorative, previdenziali e sociali di particolare interesse per i disabili Nel Dl n.76 del 28-06-2013, convertito nella Legge n. 99 del 09-08-2013, rubricato come "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché‚ in materia di Imposta sul valore aggiunto (Iva) e altre misure finanziarie urgenti", sono state inserite anche alcune disposizioni in materia di politiche lavorative, previdenziali e sociali. In particolare, nell'art. 9 del suddetto Decreto lavoro, vi sono due misure a favore dell'occupazione dei disabili. Con la prima, al comma 4-bis, si incrementa per due anni, rispettivamente di 10 milioni e di 20 milioni di euro, la dotazione del fondo per il diritto al lavoro dei disabili, che sarà così elevato a 52 milioni per il 2013 e a 62 milioni di euro nel 2014. Particolarmente importante è sembrata però la disposizione, contenuta nel comma 4-ter, che obbliga i datori di lavoro, pubblici e privati, a procedere ad "accomodamenti ragionevoli" nei luoghi di lavoro per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. La non osservanza del nuovo obbligo comporterà l'imposizione ad agire da parte del giudice a cui potranno rivolgersi, non solo il lavoratore con disabilità, ma anche i sindacati. Questa rinnovata attenzione al lavoro delle persone con disabilità non è però dovuta ad una ritrovata sensibilità dei nostri politici al problema, ma molto più prosaicamente questi provvedimenti si sono resi obbligatori per risolvere la procedura di contenzioso attivata lo scorso 4 luglio dalla Corte Ue, con la quale la Corte stessa condannava l'Italia per non aver recepito correttamente e completamente la direttiva n. 2000-78-Ce. Proseguendo, in particolare i commi 5 e 6 dell'art. 10 rispondono alle richieste sollevate dalle principali organizzazioni di persone disabili circa la controversia con l'Inps per la corretta applicazione dei limiti reddituali sulle pensioni degli invalidi civili, derivante in particolare dalla circolare n. 149-2012 con cui l'Istituto aveva stabilito che dal 2013 il reddito da considerare fosse quello dell'interessato e dell'eventuale coniuge, decisione assunta dall'Istituto sulla base di alcune sentenze della Corte di Cassazione. Sul punto, il decreto-legge fornisce una interpretazione autentica delle norme in questione (art. 14-septies del Dl 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in Legge 29 febbraio 1980, n. 33), secondo la quale il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati ed invalidi civili è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'Irpef con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Tale disposizione, che si spera risolva definitivamente la questione, si applicherà anche alle domande di pensione in relazione alle quali non sia intervenuto un provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore del decreto, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione. Peraltro, non si farà luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore di tale norma. Inoltre, il comma 7 del medesimo art. 10 introduce una modifica di particolare rilievo al Decreto legge n. 174-2012 (convertito con Legge n. 213-2012), in particolare alla norma contenuta all'art. 2 secondo la quale a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle Regioni è erogata a condizione che la Regione rispetti alcuni rigorosi principi relativi ai costi della politica e non solo, anche provvedendo alle opportune modifiche statutarie. La norma citata introduce fra le eccezioni, oltre al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e al trasporto pubblico locale già previsti, i fondi per il finanziamento delle politiche sociali e le non autosufficienze. Ciò consentirà alle Regioni di approvare i relativi decreti di riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali senza altri impedimenti, con gli auspicabili effetti positivi per tutte le persone disabili. Disabili e lavoro. Corte di Giustizia Europea condanna l'Italia: "Non ha recepito direttiva Ue" L'Italia è stata condannata, nella causa Commissione europea c. Italia (causa C-312-11), dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 04-07-2013, per non aver imposto a tutti i datori di lavoro di prevedere soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili. Ed è perciò venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente la direttiva 2000-78-Ce che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di lavoro. Gli Stati membri devono imporre a tutti i datori di lavoro l'adozione di provvedimenti pratici ed efficaci a favore di tutti i disabili. Non avendo stabilito questo obbligo, l'Italia è venuta meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. È quanto hanno stabilito i giudici della Corte di Giustizia Ue che hanno condannato il nostro Paese. La Corte in ogni caso ha specificato come "il diritto italiano include vari provvedimenti legislativi in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone disabili, nonché di diritto al lavoro". Ma il fatto, per cui la Commissione ha proposto dinanzi alla Corte di Giustizia il ricorso per inadempimento, è "che le garanzie e le agevolazioni previste a favore dei disabili in materia di occupazione dalla normativa italiana di trasposizione della direttiva non riguardano tutti i disabili, tutti i datori di lavoro e tutti i diversi aspetti del rapporto di lavoro. Peraltro, l'attuazione dei provvedimenti legislativi italiani sarebbe affidata all'adozione di misure ulteriori da parte delle autorità locali o alla conclusione di apposite convenzioni tra queste e i datori di lavoro e pertanto non conferirebbe ai disabili diritti azionabili direttamente in giudizio". La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità - approvata a nome dell'Unione europea con una decisione del Consiglio Ue ha lo scopo di promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone disabili e di promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità. La direttiva europea sulla parità di trattamento in materia di impiego, cioè la 2000-78-Ce, si fonda sulla considerazione che la discriminazione basata su una disabilità può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del Trattato, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento della qualità della vita, la coesione economica e sociale, la solidarietà e la libera circolazione delle persone. Tale direttiva stabilisce pertanto un quadro generale per la lotta a discriminazioni di questo tipo riguardo all'occupazione e alle condizioni di lavoro, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento. Per garantire ai disabili la parità di trattamento, la direttiva impone in particolare al datore di lavoro di adottare i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire a tali persone di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti comportino un onere finanziario sproporzionato. Tale onere non è sproporzionato quando è compensato in modo sufficiente da misure statali a favore dei disabili. Il diritto italiano include vari provvedimenti legislativi in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone disabili, nonché di diritto al lavoro. La Commissione ha proposto dinanzi alla Corte di Giustizia un ricorso per inadempimento, affermando che le garanzie e le agevolazioni previste a favore dei disabili in materia di occupazione dalla normativa italiana di trasposizione della direttiva non riguardano tutti i disabili, tutti i datori di lavoro e tutti i diversi aspetti del rapporto di lavoro. Peraltro, l'attuazione dei provvedimenti legislativi italiani sarebbe affidata all'adozione di misure ulteriori da parte delle autorità locali o alla conclusione di apposite convenzioni tra queste e i datori di lavoro e pertanto non conferirebbe ai disabili diritti azionabili direttamente in giudizio. La Corte ha dichiarato che, se è vero che la nozione di "handicap" non è espressamente definita nella direttiva, essa deve essere intesa alla luce della Convenzione dell'Onu, nel senso che si riferisce ad una limitazione risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature, le quali, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori. La Convenzione dell'Onu contempla poi un'ampia definizione degli "accomodamenti ragionevoli", con i quali intende gli adattamenti da prevedere in una determinata situazione per garantire alla persona disabile il godimento e l'esercizio di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali su base di uguaglianza con gli altri. Inoltre, la Corte ha già statuito che tale concetto si riferisce all'eliminazione delle barriere che ostacolano la piena ed effettiva partecipazione delle persone disabili alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori. Pertanto, gli Stati membri devono stabilire un obbligo per i datori di lavoro di adottare provvedimenti efficaci e pratici (sistemando i locali, adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro o la ripartizione dei compiti) in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere a un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione, senza tuttavia imporre al datore di lavoro un onere sproporzionato. La Corte sottolinea che siffatto obbligo riguarda tutti i datori di lavoro. Non è sufficiente che gli Stati membri prevedano misure di incentivo e di sostegno, ma è loro compito imporre a tutti i datori di lavoro l'obbligo di adottare provvedimenti efficaci e pratici, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete. La Corte esamina le varie misure adottate dall'Italia per l'inserimento professionale dei disabili e conclude che tali misure, anche ove valutate nel loro complesso, non impongono a tutti i datori di lavoro l'adozione di provvedimenti efficaci e pratici, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, a favore di tutti i disabili, che riguardino i diversi aspetti delle condizioni di lavoro e consentano loro di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione. Ancora una volta ci troviamo di fronte, in Italia, ad una situazione di diritti negati ovvero affermati in teoria e puntualmente disattesi nella pratica.
Sbloccate le assunzioni nella Pubblica Amministrazione È questa la buona notizia che arriva dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e che pone fine alla lunga battaglia di tante organizzazioni di persone con disabilità, contro quel discusso Parere espresso in maggio dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, che aveva di fatto bloccato le assunzioni delle cosiddette "categorie protette" nella Pubblica Amministrazione. "La Pubblica Amministrazione avrà l'obbligo di assumere la quota di riserva di persone svantaggiate, tra cui le persone con disabilità, anche in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche. Il Decreto legge in materia di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni, cioè il Dl 101 del 31-08-2013, in vigore dal 1o settembre, contiene infatti una deroga al divieto di nuove assunzioni per le Amministrazioni con personale in eccedenza o in sovrannumero. Il Governo, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Enrico Giovannini, ha introdotto una norma (articolo 7, commi 6 e 7) per bilanciare l'interesse generale alla riduzione dei costi della Pubblica Amministrazione con la tutela del diritto fondamentale al lavoro per le categorie più deboli". Lo si legge in una nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che sancisce quindi un risultato da più parti atteso e per il quale molte organizzazioni di persone con disabilità si sono battute in questi mesi. Si ricorda, inoltre, che per i lavoratori non vedenti, in particolare per i centralinisti, in base al parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 23580 del 22 maggio scorso, era già stato affermato il diritto all'assunzione dei disabili anche in sovrannumero in base alla Legge 113-85.



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