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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Corriere dei Ciechi

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Numero 1 del 2014

Titolo: RUBRICHE- A lume di legge

Autore: a cura di Paolo Colombo


Articolo:
a cura dell’avv. Paolo Colombo coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica

Indennità di mansione spetta anche per i periodi di fruizione ex Legge n. 104/1992 L'indennità di mansione è dovuta ai centralinisti non vedenti pubblici e privati per ogni giornata di effettivo servizio svolto trattandosi, per ratio normativa, di un emolumento correlato alla menomazione e connesso «... alla maggiore gravosità della prestazione che consegue all'esistenza della cecità». Assenza per ferie: Con circolare 4 novembre 1992, n. 84, il Ministero del Tesoro ha chiarito che l'indennità di mansione «... non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito di infortunio in servizio, quelli per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito di ferite o infermità contratte in guerra, sempreché coincidenti con giornate feriali». Inoltre, l'indennità di mansione è dovuta ai dipendenti che frequentano corsi professionali tenuti dall'amministrazione di appartenenza, ai dipendenti in permesso per motivi sindacali limitatamente al numero massimo di quattro giornate mensili, ai dipendenti donatori di sangue ed al personale assente per documentate esigenze di servizio. Assenza per permessi 104/1992, art. 33, comma 6: Si premette che i permessi presi dai lavoratori disabili gravi per se stessi sono equiparati alla presenza in servizio in termini di percezione di ogni indennità o emolumento nonché di ogni altro accessorio collegato alla presenza effettiva in attività (differentemente da quanto avviene per coloro che richiedono i permessi per l'assistenza ad un familiare disabile grave). In caso di assenza dal servizio per la fruizione di permessi retribuiti, ad esempio i permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992, la Funzione Pubblica, con nota del 27 maggio 1999, Prot. 2207/10.2/15181, ha espresso «... parere favorevole alla fattispecie concreta», in ragione della equiparazione della assenza alla presenza in servizio. Il già Ministero per i Beni e le Attività Culturali è dello stesso orientamento, nel senso che «... le assenze tutelate dalla legge n. 104/92, non comportano decurtazione dell'indennità di mansione ex art. 9 L. n. 113/85». Sulla base di un'interpretazione analogica delle norme, si può pertanto ribadire che, ai fini del pagamento dell'indennità di mansione, «... possono essere calcolati, tra i giorni da valutare come presenze di servizio, oltre ai casi previsti dalla L. n. 113/85, anche quelli dell'art. 33 L. n. 104/92, in quanto rispondenti alla medesima ratio che giustifica i casi di assenza "retribuita" già espressamente contemplati dall'art. 9 L. 113 del 1985». Sull'argomento è intervenuto anche il Tribunale del Lavoro di Reggio Calabria che, con sentenza 21 marzo 2006, n. 782/2005 R.G.A., ha considerato detta misura indennitaria come «... parte integrante della retribuzione fissa di coloro che versino nelle condizioni di non vedenti e siano centralinisti» e, quindi, «... va da sé che nella retribuzione dovuta in caso di assenze retribuite vada sempre compresa la cd indennità di mansione». Ad ogni buon conto, riepiloghiamo le diverse modalità previste per l'erogazione dell'indennità di mansione che spetta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato e non si corrisponde durante i giorni di assenza, fatte salve alcune eccezioni (cfr. circolare n. 84 del Ministero del Tesoro del 4.11.1992): - assenza per ferie; - assenza per malattia dipendente da causa di servizio; - cure necessarie per infermità contratte in guerra; - assenza per infortunio sul lavoro; - frequenza corsi professionali previsti a livello datoriale; - donatori di sangue; - motivi sindacali; - beneficiari della legge n. 104/1992, art. 33, comma 6; - congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e congedo di paternità (astensioni obbligatorie); - assenze per permessi lutto; - assenze dovute alla fruizione di permessi per citazione a testimoniare e per espletamento delle funzioni di giudice popolare; - assenze previste dall'art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000. Per previsione normativa sono soggetti alla prescrizione di 5 anni tutti i crediti di natura retributiva pagati con periodicità annuale o inferiore, compresi quindi anche le somme relative all'indennità di mansione per centralinisti, spettanti ma non pagate. Congedo straordinario anche per zii e affini Anche parenti e affini entro il terzo grado conviventi di persone con grave disabilità possono godere di un congedo straordinario, «in caso di mancanza, decesso, o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati» dalla legge, per prendersi cura del disabile. Lo ha sancito la Corte Costituzionale, con la sentenza 203/2013, dichiarando illegittimo un articolo del Testo unico in materia di sostegno della paternità e della maternità. La Corte ha stabilito l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo 151/2001 su riposi e permessi per i figli con handicap grave. Una norma che garantisce questo diritto al coniuge e poi al padre o alla madre, ai figli e ai fratelli, ma non agli altri parenti e affini, come per esempio agli zii. "La limitazione della sfera soggettiva vigente - osserva la Consulta - può pregiudicare l'assistenza del disabile grave in ambito familiare, allorché nessuno di tali soggetti sia disponibile o in condizione di prendersi cura dello stesso". La dichiarazione di illegittimità costituzionale "è volta precisamente a consentire che, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti menzionati nella disposizione censurata, e rispettando il rigoroso ordine di priorità da essa prestabilito, un parente o affine entro il terzo grado, convivente con il disabile, possa sopperire alle esigenze di cura dell'assistito, sospendendo l'attività lavorativa per un tempo determinato, beneficiando di un'adeguata tranquillità sul piano economico". Per queste ragioni la Consulta ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave". Il caso all'attenzione della Consulta aveva avuto origine dal ricorso di un assistente capo di Polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Palmi, contro due decreti del Ministero della Giustizia: il primo aveva rigettato l'istanza presentata per poter assistere lo zio materno, il secondo prevedeva il congedo straordinario per assistenza a disabile e la contestuale decadenza da ogni trattamento economico. La persona da assistere non era il padre, ma lo zio, e per questo la richiesta era stata respinta. La questione era finita per questo di fronte alla Consulta. Non occorre permesso per abbattere barriere Il permesso per abbattere le barriere architettoniche non occorre. A stabilirlo è la terza sezione penale della Corte di cassazione con sentenza n. 38360 del 18 settembre 2013. La Suprema Corte ha, poi, sottolineato che per quanto concerne la definizione di "barriere architettoniche" per i soggetti disabili, deve ricordarsi che: "le opere funzionali all'eliminazione delle barriere architettoniche sono solo quelle tecnicamente necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e non quelle dirette alla migliore fruibilità dell'edificio e alla maggior comodità dei residenti" (si veda anche Tar Campania, Salerno, sez. 2, 19 aprile 2013, n. 952; Tar Abruzzo, Pescara, sez. 1, 24/2/2012, n. 87; Tar Abruzzo, L'Aquila, sez. 1, 8 novembre 2011, n. 526). Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), del DPR n. 380 del 2001, tali opere rientrano nell'attività edilizia libera qualora "consistano in interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio". Qualora vi sia, invece, la realizzazione di rampe o ascensori esterni o manufatti che comunque comportino un'alterazione della sagoma dell'edificio, trattandosi di opere non ricomprese nell'art. 10 trova applicazione l'art. 22 dello stesso DPR, a norma del quale sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'art. 10 e all'art. 6. I giudici osservano, poi, che a tale disposizione si sovrappone oggi l'art. 19 della Legge n. 241 del 1990, come modificato dal DL n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 2010, il quale consente che, per le opere soggette a Dia ordinaria, si proceda, in via semplificata, con Scia (Segnalazione certificata di inizio attività). Tale è l'interpretazione autentica data dall'art. 5, comma 2, lettera c), del DL n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106 del 2011, il quale prevede che: "Le disposizioni di cui all'articolo 19 della Legge 7/8/1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal DPR 6/6/2001, n.380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire".



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