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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Corriere Braille

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Numero 7-7sup del 2014

Titolo: Lavoro oggi

Autore: a cura di Vitantonio Zito


Articolo:
Riforma Legge n. 113-1985 - Riflessioni di Emanuele Ceccarelli
Lo strumento di lavoro del centralinista telefonico non vedente è il posto operatore che deve essere dotato, laddove necessario, di opportuni segnalatori tattili, acustici o luminosi.
La Legge n. 113 del 1985, fatta salva dalla Legge n. 68 del 1999, all'art. 1, comma 3, da più di vent'anni disciplina il collocamento obbligatorio al lavoro dei centralinisti privi della vista, attraverso la previsione di specifici obblighi di assunzione a carico di datori di lavoro sia pubblici che privati.
Purtroppo il lavoro del centralinista è un lavoro oscuro e non facilmente quantificabile, per questo per parte datoriale si tende ad escluderne gli addetti dai premi incentivanti ed altre indennità, con conseguenze gravi che pongono il centralinista in una oggettiva condizione di inferiorità rispetto ai lavoratori di altre categorie più facilmente monitorabili.
Negli ultimi anni, con l'avvento dell'informatica, molte postazioni telefoniche sono state attrezzate di «Personal Computer» con funzioni di impianto telefonico. Con questa innovazione tecnologica gli impianti sono stati dotati di sintesi vocale e barra «braille» per i ciechi assoluti, e di sistemi di ingrandimento per gli ipovedenti.
In base ai dati forniti alcuni anni or sono dalla Telecom, in Italia sono in funzione oltre 35.000 centralini telefonici; se a questi aggiungiamo i centralini che hanno più di un posto operatore, possiamo valutare in circa 40.000 i posti fruibili.
La dislocazione territoriale non è uniforme: maggiore è la presenza di centralinisti nel Nord Italia.
I centralinisti telefonici iscritti all'Albo Nazionale dalla sua istituzione sono circa 15.000, ma, considerato che svariati di loro hanno da tempo cessato l'attività lavorativa, si possono indicare - anche se approssimativamente - in circa 6.000 i centralinisti in attività di servizio.
Malgrado tale disponibilità di centralini, non sempre, purtroppo, l'assunzione di minorati della vista iscritti all'Albo professionale, risulta agevole. A parte la lentezza burocratica dei Ministeri nell'espletamento dei procedimenti amministrativi di assunzione (basti pensare alla registrazione dei relativi decreti alla Corte dei Conti), gli ostacoli maggiori provengono dai piccoli Comuni e da svariate aziende private. I primi eccepiscono quasi sempre la mancanza del posto in organico, i secondi invece sostituiscono il posto operatore con nuove tecnologie che non prevedono la presenza di un centralinista.
Un aspetto critico, infatti, è costituito proprio dalla definizione del concetto di linea telefonica: l'evoluzione che ha subìto il sistema della telefonia negli ultimi quindici anni ha mutato sensibilmente il vecchio principio; codificare il concetto più attuale di linea telefonica e definire con precisione il momento dal quale discende l'obbligo dell'assunzione sono necessità improcrastinabili.
A tale proposito, si è venuta a creare una confusione concettuale tra caratteristiche tecniche ed effettiva presenza del posto operatore, che ha permesso arbitrariamente ai datori di lavoro pubblici e privati di eludere gli obblighi di legge sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici non vedenti.
Pertanto, il timore è che, se non si vuole privare di un qualsiasi significato la legge 113 del 1985 (una conquista storica per tanti soggetti non vedenti in termini di integrazione sociale e lavorativa), essa deve essere necessariamente interpretata nel senso di consentire l'impiego di centralinisti telefonici non vedenti anche presso quei centralini in cui le norme tecniche consentono di distribuire il servizio di telefonia su reti Ip.
In ogni caso, nonostante l'intervento delle nuove tecnologie abbia modificato sostanzialmente la struttura e il funzionamento dei centralini telefonici, si deve sottolineare che l'introduzione di un qualsivoglia meccanismo di selezione passante non elimini automaticamente la possibilità di prevedere il posto operatore. La presenza di un centralinista, infatti, assicura una risposta all'utente e quindi un servizio migliore con informazioni maggiormente dettagliate, soprattutto in enti di grandi dimensioni. Con un'approfondita analisi, evinciamo che la Legge 113 del 1985 ha previsto anche questa ipotesi, laddove il testo della stessa riporta l'inciso «... o che comunque siano dotati di uno o più posti-operatore».
Se non si vuole privare di un qualsiasi significato tale previsione normativa, essa deve necessariamente essere interpretata nel senso di consentire l'impiego dei centralinisti telefonici non vedenti anche in quei centralini le cui norme tecniche non prevedano necessariamente la presenza di uno o più posti operatore.
Tale interpretazione, oltre ad essere in linea con la «ratio» dell'intera Legge n. 113 del 1985, volta alla massima occupazione dei centralinisti telefonici non vedenti iscritti nell'apposito albo professionale, si inserisce nel quadro delle norme antielusive contenute nei successivi articoli, le quali prevedono che il centralinista non vedente:
va assunto anche se il posto non è previsto in pianta organica;
va assunto anche se i posti per disabili sono completi;
va assunto per ogni ufficio, sede o stabilimento dell'ente;
va assunto per il 51% dei posti di centralinisti disponibili.
Si deve ritenere, pertanto, che per la legge abbia prevalenza, più che la situazione «di diritto», quella «di fatto»: se esistono posti di operatore telefonico, essi debbono essere attribuiti ai non vedenti.
La presenza del terminale telefonico fisico da usare come centralino, controllato dall'Applicazione multipiattaforma, costituisce l'ambiente operativo «di fatto» definito dalla Legge 113 del 1985.
«Test» effettuati presso il Comune di Cento ad es., volti a valutare la compatibilità dell'Applicazione con le capacità residue dell'utente non vedente, hanno confermato che essa è interamente accessibile e navigabile (attraverso la tastiera per mezzo delle «Access Keys»: ad esempio Tab, Barra Spaziatrice, Invio, Escape, Frecce, ecc).
I risultati sono stati più che incoraggianti: l'utente non vedente in prova ha da subito acquisito familiarità con le tecnologie assistive riuscendo da subito a utilizzare la propria postazione di lavoro per l'uso prestabilito, riuscendo a gestire correttamente le chiamate in ingresso-uscita ed i trasferimenti di chiamata.
Ci è stato assicurato da esperti del settore che l'Applicazione fatta e configurata sulla base delle esigenze specifiche del Comune di Cento consente, in ogni caso, una personalizzazione pressoché totale, che le permette di funzionare, previa modifica dei parametri di configurazione, in qualsiasi realtà aziendale o pubblica.
Inoltre, sottolineiamo che, così come si sono evoluti i centralini telefonici, allo stesso modo si sono evoluti i centralinisti non vedenti. Attualmente quasi tutti i centralinisti non vedenti possiedono un diploma di scuola media superiore, e, qualora non le abbiano già acquisite, nei corsi professionali di centralinismo vengono in possesso anche di conoscenze informatiche e di lingua straniera, tanto da poter essere agevolmente addetti anche ai moderni centralini gestiti tramite «computer», nonché a servizi di prima informazione.
Non sembra, quindi, coerente con la vigente disciplina normativa permettere che una importantissima occasione di lavoro ed integrazione sociale per i disabili visivi sia inficiata da una applicazione restrittiva e contraria alla «ratio» della Legge n. 113 del 1985, che di fatto limita il potere di verifica da parte dell'Ispettorato del lavoro alla mera sussistenza dei requisiti tecnici dell'impianto telefonico, ignorando l'evidenza della presenza di operatori telefonici.
Fermo restando il rispetto per le priorità e i criteri logistici ed organizzativi del datore di lavoro pubblico e privato, in linea generale la «ratio» sottesa alla normativa in materia di collocamento obbligatorio tende a dare effettività alla tutela del lavoratore portatore di «handicap» e realizza concretamente il principio di integrazione sociale ed impiegatizio nel rispetto delle potenzialità dell'interessato senza, al contempo, penalizzare le aspettative dell'azienda-amministrazione che l'assume.
Pertanto, a fronte dell'attivazione del nuovo sistema di risposta telefonica automatizzato Voip, la vigenza dell'art. 3 della Legge n. 113 del 1985 (anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni «... per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, il 51 per cento dei posti a disposizione è riservato ai centralinisti privi della vista iscritti all'albo professionale di categoria») si completa con l'obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di osservanza delle quote di riserva del personale disabile in organico nella misura pari a quanto stabilito dall'art. 3, commi 3 e 7, della Legge 68 del 1999, a pena di sanzioni penali ed amministrative previste per legge.
Allo scopo, rammentiamo la circolare della Funzione Pubblica, Uppa - Servizio programmazione assunzioni e reclutamento, n. 6 del 14 dicembre 2009: un documento che non solo sottolinea che le norme della Legge 102 del 2009 non si applicano alle categorie protette per il rispetto della quota d'obbligo, ma che ricorda anche le conseguenze penali per quelle amministrazioni che non rispettassero il limite imposto dalla legge, convalidando d'autorità una linea interpretativa in seno alla pubblica amministrazione secondo cui la categoria protetta è meritevole di tutela «... in quanto rientrante tra le fasce deboli della popolazione, normalmente esclusa dai blocchi e dai vincoli assunzionali, attesa l'esigenza di assicurare in maniera permanente l'inclusione al lavoro dei soggetti beneficiari della normativa di riferimento».
I progetti di legge sull'argomento, all'esame della «Commissione Xi» della Camera dei Deputati, sono i seguenti:
Ac 435 dell'on. Colomba Mongiello, il cui testo è già stato presentato, invariato, nelle due precedenti Legislature. Il disegno di legge non è mai stato discusso in Commissione. Riteniamo al momento il suo dettato in parte superato, soprattutto per quel che riguarda la formazione e l'articolazione dell'Albo professionale dei centralinisti telefonici non vedenti (artt. 1 e 2, tralasciando il ruolo delle Regioni) e le modalità del collocamento obbligatorio (artt. 3 e 6), mentre il nucleo sostanziale del provvedimento (dall'art. 7 al 10) è ripreso, attualizzato però, nell'Ac 1779.
Ac 1708 dell'on. Di Gioia, che rientra di fatto nella proposta di legge n. 1779, all'art. 1, «lett. d», incentrandosi sulla possibilità, per i «call center», di assumere personale non vedente professionalizzato. L'Ac 1779, però, in raccordo con la Legge n. 68 del 1999, coniuga meglio gli equilibri tra obbligo occupazionale dei minorati della vista e le esigenze logistiche ed organizzative dei datori di lavoro, perché limita la quota occupazionale dei non vedenti al 2 per cento dei lavoratori occupati come operatori di «call center» e, comunque, ad almeno un minorato della vista per ciascuna delle predette strutture (per contro «di un minorato della vista ogni cinque posti operatori»).
Ac 1779 dell'On. Gribaudo integra e modifica in alcune parti la Legge n. 113 del 1985. Così che l'art. 2 di tale proposta di legge, se letto in tale contesto, non introduce nuovi obblighi a carico delle pubbliche amministrazioni, ma si limita a definire in maniera diversa i criteri di individuazione dei soggetti che sono già tenuti al collocamento obbligatorio alla luce delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intercorse e delle disposizioni attuative della suddetta Legge 113 del 1985, rappresentate sostanzialmente dal Dm 10 gennaio 2000 e dal Dm 11 luglio 2011, che ha esteso la portata di tale obbligo occupazionale ad ulteriori ambiti professionali che rappresentano una evoluzione del centralinista telefonico (si pensi, in particolare, all'operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni col pubblico o all'operatore telefonico addetto alla gestione e all'utilizzazione di banche dati e all'operatore segretariale) e sono ad esso equipollenti.
E' evidente, poi, che per i ciechi ed ipovedenti il lavoro costituisca un insostituibile mezzo di integrazione sociale. Con lo sviluppo costante delle comunicazioni, se da un lato viene ridotto il numero dei centralini telefonici dotati di posto-operatore, dall'altro è «conditio sine qua non» una evoluzione dell'operatore telefonico «di commutazione» in operatore specialista della comunicazione e della informazione da utilizzare come «sportello telefonico» al servizio del pubblico, mediante l'ausilio dell'informatica.
L'esigenza del Legislatore deve essere ora quella di consentire una più puntuale tutela degli appartenenti alla categoria offrendo, altresì, maggiori opportunità di riconversione professionale collegate alle innovative metodologie di lavoro, senza, al contempo, penalizzare le aspettative di chi li ha assunti.
Inoltre, va tenuto presente che il testo vigente della Legge 113 del 1985, all'art. 9, comma 3, già prevede un apposito stanziamento di bilancio per far fronte al maggior onere derivante dall'applicazione delle disposizioni in essa contenute, con particolare riferimento alla copertura del periodo di anzianità figurativa concesso ai lavoratori non vedenti a carico del bilancio dello Stato. Come ulteriore prova abbiamo la Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica 18 settembre 1985, (pubblicata in Gu n. 235 del 5 ottobre 1985) che al punto 6.2 precisa le metodologie di rimborso degli oneri sostenuti da parte dello Stato in applicazione del citato art. 9, a valere sul capitolo di bilancio appositamente definito. Infine, a conferma di una totale copertura degli oneri derivanti dalla legge in parola, soccorre anche la Circolare del Ministero del Tesoro 27 maggio 1992 n. 12-Ip. (in Gu. n. 127 dell'1 giugno 1992), che conferma che il maggiore onere pensionistico derivante dal beneficio concesso ai lavoratori non vedenti viene recuperato dalle casse pensioni, amministrate direttamente dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza (cfr. Dm Tesoro 4 aprile 1991 in Gu n. 204 del 31 agosto 1991 e Circ. Min. Tesoro n. 67 del 28 ottobre 1991 in Gu n. 276 del 25 novembre 1991). Non sembra, quindi, poter dubitare che le disposizioni di cui si richiede l'introduzione nel vigente ordinamento trovino una completa copertura finanziaria, potendo godere dello stanziamento in essere nel bilancio dello Stato, la cui esistenza e capienza è comprovata dalle disposizioni applicative prima richiamate.
A tale proposito ricordiamo inoltre che l'Inps, con circolare n. 113 del 2005, confermata con successive circolari n. 94 e n. 122 del 2007, ha già individuato per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, un apposito sistema che, in analogia con quanto già previsto per altre fattispecie di maggiorazioni contributive contemplate dall'ordinamento, consente di raccordare il nuovo sistema di calcolo contributivo con i benefici dell'anzianità figurativa concessi dalla legge a tale categoria di soggetti.
Il lavoro oggi rappresenta una chimera per tutti ma in particolare per le persone con disabilità: molti sono iscritti alle liste del collocamento mirato, ma attendono invano una chiamata.
Un problema nel problema. In un mondo che dovrebbe porre al centro il tema dei diritti umani, anche la disabilità, nel manifestare nuovi bisogni, deve trovare il giusto riconoscimento orientando le scelte tecniche e associative che vadano ad indirizzare gli interventi pubblici.
Con la riforma della Legge n. 113 del 1985 (Ac 1779) noi puntiamo a questo: adeguare la normativa del collocamento obbligatorio dei centralinisti non vedenti alle nuove esigenze del mercato del lavoro e al progresso tecnologico nel settore della comunicazione.
E' così necessario, per tanti disabili, poter cogliere ogni possibile opportunità e occasione occupazionale.
a cura di Vitantonio Zito



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