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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Tiflologia per l'Integrazione

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Numero 3 del 2002

Titolo: L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CIECHI E IPOVEDENTI SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA

Autore: Enzo Tioli


Articolo:
IN ATTESA DELLA RIFORMA

Il primo febbraio di quest’anno, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno di Legge di “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale”.
Con la Delega si intende accelerare i tempi della riforma, dopo la sospensione di provvedimenti attuativi della Legge 30/2000 che doveva modificare l’intero sistema educativo italiano, a partire dal corrente anno scolastico (cfr. la sospensione del D.M. 7 maggio 2001, sull’introduzione dei nuovi cicli scolastici).
La Legge Delega contiene l’insieme dei criteri in base ai quali si intende riformare l’ordinamento scolastico. Saranno ancora ristrutturati i cicli scolastici; vi saranno nuovi programmi, per i quali dovrà essere fissata la quota nazionale e quella di spettanza delle Regioni, a norma dell’art. 117 della Costituzione, come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 2001, saranno definite nuove modalità di passaggio tra i diversi ordini di scuole; sarà rinnovato il sistema di formazione iniziale e permanente dei docenti, ed altro ancora.
Per quanto concerne l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, il Disegno di Legge vi si riferisce esplicitamente due volte: all’art. 2, primo comma, lettera C, secondo cui, l’attuazione del diritto allo studio “si realizza nel sistema di istruzione e di formazione,... e garantendo l’integrazione delle persone in situazione di handicap, a norma della Legge 5 febbraio 1992. n. 104, e successive modificazioni”; e all’art. 5. comma 1, lettera B, secondo la quale, i decreti da emanarsi sulla formazione degli insegnanti, “disciplinano le attività didattiche attinenti all’integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap”.
La garanzia di un curriculum effettivamente formativo e la presenza nella scuola di personale docente con preparazione specifica sono due dei desiderata più universalmente condivisi da tutti coloro che si occupano e si preoccupano della qualità della formazione degli alunni in situazione di handicap. Ma, anche ammesso che tutto vada per il meglio, l’attesa non sarà breve; infatti, dopo l’approvazione del Disegno di Legge, da parte dei due rami del Parlamento (cosa che difficilmente accadrà prima della fine dell’anno), il Governo avrà 24 mesi di tempo, per emanare uno o più decreti legislativi per l’attuazione del nuovo sistema. In tale periodo, l’Unione Italiana dei Ciechi dovrà essere particolarmente vigile e presente, per sottolineare, nelle sedi competenti le specifiche esigenze formative dei ciechi e degli ipovedenti. In ogni caso, secondo il comma 4 dell’articolo 1, “disposizioni integrative e correttive dei decreti possono essere emanate entro 18 mesi dalla loro entrata in vigore”. Questo può significare che, nella migliore delle ipotesi, il nuovo sistema non entrerà a regime prima del 2007 o 2008. Nel frattempo, a parte i ritocchi di ordine amministrativo, dovremo osservare la vigente normativa.

SCUOLA LEGALE
E SCUOLA REALE

Il settore dell’educazione delle persone disabili presenta, quasi ovunque in Europa, una peculiarità molto singolare: un’evidente discrepanza fra i principi largamente condivisi (in Italia tradotti in norme positive) e la situazione reale. Se dovessimo attenerci ai principi, sostenuti dai più insigni specialisti e accolti nelle dichiarazioni internazionali (ricordiamo le norme standard sulle pari opportunità), oppure alla legislazione italiana vigente, molti problemi sembrerebbero ormai prossimi ad una soluzione soddisfacente. Se, invece, analizziamo attentamente la realtà, ci accorgiamo che rimangono ancora tante zone d’ombra e che il cammino da percorrere, perché i ciechi e gli ipovedenti possano ricevere risposte adeguate alle loro esigenze formative, è ancora assai lungo ed irto di ostacoli.
Facciamo un solo esempio, fra i tanti possibili.
Nel 1976, sollecitato dall’Unione Italiana dei Ciechi, il Parlamento ha approvato la Legge 360, concernente la possibilità, per i genitori dei bambini ciechi, di optare, per l’assolvimento dell’obbligo dei loro figli, tra la scuola speciale e la scuola ordinaria, purché, in quest’ultima, fossero “garantiti la necessaria integrazione specialistica e di sostegno, nonché i servizi socio-psico-pedagogici, secondo le rispettive competenze dello Stato e degli Enti locali”. Tale norma è richiamata dagli articoli 141 (per la scuola elementare) e 175 (per la scuola media di primo grado) del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”. La disposizione è ottima, sotto tutti i punti di vista, ma in Italia attualmente esiste una sola scuola elementare speciale, priva di alunni, presso l’Istituto “Augusto Romagnoli” di Roma. Quanto alla scuola media dell’obbligo, rimangono ancora funzionanti tre Istituti: Milano, Napoli e Palermo, fr



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