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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Corriere dei Ciechi

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Numero 1 del 2015

Titolo: RUBRICHE- Lavoro Oggi

Autore: a cura di Paolo Colombo


Articolo:
L'applicazione della Legge n.113/1985 e l'Installazione VOIP
La Legge n. 113/1985, all'art. 3 comma 1, prevede che l'obbligo occupazionale dei centralinisti telefonici non vedenti si applica laddove le norme tecniche prevedano uno o più posti operatori (da intendersi nella infrastruttura a rete) o che comunque siano dotati di uno o più posti operatori, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per lo smistamento delle telefonate.
Nell'ultimo decennio c'è stata la tendenza a trasferire il servizio telefonico dalla sua storica infrastruttura a rete (ovvero le classiche linee urbane) a quelle a commutazione di circuito più flessibili, scalabili, versatili, reti a pacchetto (di cui Internet ne è l'esempio principe) e negli anni si è sviluppato il mondo della comunicazione vocale su reti IP (Voice Over IP) ed è in corso, da parte di molte Amministrazioni pubbliche e Aziende private, una progressiva e graduale migrazione verso i servizi di telefonia VOIP, per un contenimento dei costi. Tra gli Enti passati al VOIP si citano, primi tra tutti, l'Agenzia delle Entrate e l'INPS.
L'intervento di queste nuove tecnologie si pone come un ostacolo alla applicazione della Legge 113/1985 e al conseguente ingresso nel mondo del lavoro dei centralinisti non vedenti.
Si ritiene, comunque che la comunicazione a pacchetto su rete IP sia semplicemente un modo diverso di distribuzione del servizio di telefonia rispetto alla tradizionale rete telefonica a commutazione di circuito, e che la scelta, da parte del datore di lavoro, di avvalersi di tale tipologia di smistamento telefonico, non debba incidere sull'ottemperanza al rispetto della Legge n. 113/1985, che resta così valida a tutti gli effetti ("che comunque siano dotati di uno o più posti operatori").
Il tutto subordinando l'adattamento funzionale del centralino VOIP secondo le capacità residue del centralinista non vedente alle direttive e alle linee guida per l'usabilità e accessibilità definite, a livello nazionale, dalla Legge Stanca (Legge n. 4 del 9 gennaio 2004) e successivo DM 8 luglio 2005, che definisce i requisiti tecnici e i diversi livelli di accessibilità agli strumenti informatici.
Nelle opportune sedi, l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ha portato l'esempio di come l'attività del centralinista non vedente, in ambito aziendale, possa migliorarsi qualitativamente utilizzando la nuova tecnologia VOIP. Esso deve svolgere fondamentalmente le seguenti azioni: rispondere alle chiamate in ingresso, trasferire le chiamate a degli interni specifici, gestire chiamate multiple contemporanee. Se per eseguire le suddette azioni si usassero metodi innovativi, il centralinista impiegherebbe la metà del tempo, rendendosi produttivo al 100%. Ecco perché sono stati progettati e realizzati apparecchi telefonici del tutto simili a quelli tradizionali, ma che si basano su una tecnologia radicalmente differente.
E ha più volte citato, a titolo esemplificativo, la positiva esperienza pilota del Comune di Cento (FE), che ha installato al proprio centralino un software VOIP accessibile ai minorati della vista, sviluppando un'interfaccia VOIP e integrandola nel sistema telefonico già esistente e in servizio, con la massima soddisfazione di tutti.
Infine, in termini di legge sul collocamento mirato, si ricorda che permane, in ogni caso, l'obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di osservanza delle quote di riserva del personale disabile in organico nella misura pari a quanto stabilito dall'art. 3, commi 3 e 7, della Legge 68/1999, a pena di sanzioni amministrative.
Alla luce di tali osservazioni, l'assunzione di un centralinista non vedente soddisferebbe sia gli obblighi occupazionali, imposti dalla Legge n. 113/1985 sia quelli della Legge n. 68/1999, che fa salva la Legge n. 113/1985 all'art. 1, comma 3.
Di contro va però detto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Funzione Pubblica riconoscono, ai fini dell'applicazione della Legge n. 113/1985, il centralino come un impianto di smistamento o collegamento collegato alla rete telefonica pubblica, che sia stato approvato come tale dall'Azienda di Stato per i servizi con posto operatore. Viene, infatti, ribadito che la normativa di riferimento non imponga di procedere all'assunzione dei centralinisti telefonici non vedenti quando l'impianto telefonico non necessiti, per le caratteristiche tecniche, di alcun operatore, ma miri semplicemente a garantire l'assunzione di persone non vedenti in presenza di impianti telefonici che richiedano l'opera di un centralinista. Si legge testualmente quanto segue: "Nel caso l'amministrazione utilizzi un impianto con il solo funzionamento manuale, l'eventuale mutamento dell'apparecchio in modalità automatica determina il venire meno del profilo professionale nella dotazione organica e del connesso fabbisogno" (cit. Funzione Pubblica, Prot. n. DFP 0017466 P-4.17.1.7.4 del 30 aprile 2012, a pag. 3).
È quindi innegabile che l'evoluzione tecnologica degli impianti telefonici sta riducendo e ridurrà l'impatto applicativo della norma di favore prevista per i centralinisti non vedenti, sminuendo i benefici per la categoria alla tutela prevista dalla normativa generale sul collocamento obbligatorio dei disabili: "Un'eventuale diversa attenzione alla tematica non può che essere presa in considerazione dal legislatore".
La soluzione di tale problema si avrà solo tramite l'approvazione del disegno di legge (Atto Camera 1779.)
Infatti la proposta di riforma della Legge n. 113/1985, all'art. 2, lett. b) di modifica dell'art. 3 della Legge n. 113/1985 "Obblighi dei datori di lavoro", prevede l'assunzione di un "un minorato della vista per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico funzionante su uno o più protocolli di comunicazione. I datori di lavoro pubblici sono comunque tenuti ad assumere un minorato della vista per ogni centralino". Il ricorso a uno o più protocolli di comunicazione risolverebbe così il problema dell'installazione del VOIP o di altri software di commutazione quali elementi di esonero, secondo i pareri del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e della Funzione Pubblica, per i datori di lavoro pubblici e privati dall'assunzione di un centralinista non vedente. Si fa presente, però, che il percorso di approvazione è ancora lungo, visto che l'ultima seduta del Comitato Ristretto, a cui è stata affidata la discussione del disegno di legge, è datata al 28 maggio 2014. Da valutare la possibilità di perseguire, sempre sul piano legislativo, una interpretazione autentica del concetto di posto operatore per comprendere quale, fra le possibili interpretazioni (quella estensiva data dall'Unione ovvero quella restrittiva sopra esposta), sia da considerare espressione della voluntas legislatoris.
Nelle more che l'auspicata riforma legislativa si concluda, poiché da un punto di vista amministrativo non si intravedono vie perorabili che facciano cambiare l'indirizzo adottato in sede ministeriale, l'unico strumento utile rimane il ricorso alla tutela giurisdizionale.
L'interessato non vedente (in genere il primo in graduatoria al Centro per l'Impiego, interessato all'assunzione) unitamente all'UICI, potrà farsi promotore di una azione legale contro la P.A. che nega l'assunzione.
È chiaro che giudiziariamente dovrà essere impugnato il rifiuto del datore di lavoro ad assumere un centralinista non vedente in ragione del fatto che si sia proceduto con l'installazione, presso il centralino, del sistema VOIP e che il giudizio, così instaurato, varrà esclusivamente tra le parti in causa, sebbene il giudice adito nella formulazione del suo giudizio potrà enunciare importanti principi generali, utili anche alla soluzione di altri casi.



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