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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Corriere dei Ciechi

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Numero 1 del 2015

Titolo: RUBRICHE- A lume di legge

Autore: a cura di Paolo Colombo


Articolo:
La Legge di Stabilità 2015 e il pagamento delle pensioni INPS

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 26 comma 3 della Legge di Stabilità, il pagamento delle pensioni slitta al 10 del mese solo per i pensionati che percepiscono doppia pensione (INPS-INPDAP).
La novità inizialmente introdotta per tutti i pensionati INPS ha provocato un immediato coro di polemiche da parte di sindacati e di associazioni dei consumatori ed è stata poi circoscritta solo ad una platea di circa 800.000 pensionati fruitori di doppio assegno.
Per rassicurare i pensionati, inoltre, è giunto un chiarimento dell’INPS nel quale si precisa che soltanto chi riceve doppia pensione INPS-INPDAP riceverà l’assegno a partire dal 10 del mese. Gli altri (15 milioni) riceveranno invece l’assegno INPS il primo del mese o l’assegno INPDAP il 16 del mese (come adesso).
La norma in questione, entrerà in vigore il primo gennaio dell'anno prossimo.
In concreto essa (articolo 26, comma 3) rinvia al 10 del mese (o al primo giorno successivo non bancabile, se il 10 è un festivo) il pagamento dei trattamenti previdenziali corrisposti dall’INPS, a partire dal primo gennaio 2015 (pensioni, indennità di accompagnamento per invalidi civili, rendite vitalizie dell’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) per razionalizzare e uniformare procedure e tempi di pagamento delle prestazioni corrisposte dall’INPS, secondo la cui interpretazione, il campo di applicazione si restringe alle pensioni doppie INPS-INPDAP.
La previsione normativa, comunque, avrà non poche ripercussioni, lo slittamento dei pagamenti delle prestazioni previdenziali, sia pure circoscritto ad una platea non particolarmente ampia di pensionati, rischia comunque di avere un impatto negativo sui pagamenti di utenze, mutui e affitti, che spesso avvengono i primi del mese.
In calce il testo integrale della disposizione normativa commentata.
Art. 26
Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Comma III Riduzioni delle spese
A decorrere dal 1° gennaio 2015, al fine di razionalizzare ed uniformare le procedure ed i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono poste in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti.

Il Tribunale di Pesaro condanna il Miur per aver discriminato un docente con handicap

Il Tribunale di Pesaro ha di recente emesso un importante provvedimento in materia di comportamenti discriminatori ai danni di un docente con handicap.
Con ordinanza del 24 ottobre 2014 condannato il MIUR per aver adottato l’Amministrazione Scolastica presso cui prestava servizio il docente con handicap una condotta discriminatoria (ex art. 28 DLgs n. 150/2011).
L’amministrazione scolastica, infatti, è stata censurata per aver impedito al docente di superare l’anno di prova e per aver addotto motivi esclusivamente riconducibili alla sua situazione di handicap e quindi del tutto estranei alla sua capacità di insegnamento.
La patologia clinica della ricorrente non intaccava la sua capacità di insegnamento, ma escludeva soltanto l'attività di sorveglianza e di gestione all'esterno della classe, se non con la collaborazione e il supporto di altro docente o personale a ciò destinato.
Nell’ordinanza si legge che la mancata dimostrazione del motivo addotto per giustificare il provvedimento di mancato superamento dell’anno di prova (necessità di nuove risorse da adibire ad assistenza e sorveglianza degli alunni) fa sì che lo stesso si correli obiettivamente e in via esclusiva alla condizione di handicap del ricorrente. Tale condizione, come si legge nel provvedimento, ha prodotto al docente un danno non patrimoniale ma di natura morale (sofferenza e disagio emotivo) meritevole di risarcimento.
L'Amministrazione è stata pertanto condannata al risarcimento del danno morale procurato oltre che al pagamento delle spese di lite.

Risarcimento al disabile in attesa di assunzione

Per l'inadempimento dell'obbligo di assunzione obbligatoria sono dovuti al disabile i danni patrimoniali subiti senza necessità di una specifica prova: il pregiudizio si desume dai mancati salari e dalla prevedibile negligenza nel cercarsi un'altra occupazione.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che a seguito della mancata ed ingiustificata assunzione di un soggetto invalido, avviato a norma della legge sul collocamento obbligatorio, ha confermato a carico del datore di lavoro il risarcimento del danno al lavoratore.
Con la sentenza n. 19609, depositata il 17 settembre 2014, ha sancito che se un lavoratore con disabilità dopo l’avviamento al lavoro, non venisse assunto, lo stesso ha diritto ad un indennizzo risarcitorio comprendente il periodo che va dalla data di avvio al lavoro alla data effettiva dell’inserimento lavorativo.
Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di assunzione del lavoratore avviato è tenuto a risarcire l’integrale danno patrimoniale subito da quest’ultimo durante l’intero periodo in cui si è protratta l’inadempienza.
Inoltre, il risarcimento deve essere determinato senza bisogno di una specifica prova del lavoratore, essendo sufficiente tenere conto del complesso delle retribuzioni che quest’ultimo avrebbe potuto conseguire, qualora fosse stato assunto nei tempi debiti.
La sentenza fa riferimento al principio, già espresso da altre pronunce di legittimità, per cui solo il datore di lavoro e il lavoratore hanno titolo di specificare il contenuto del regolamento contrattuale e in caso di inerzia datoriale al provvedimento di avviamento obbligatorio al lavoro, l'autorità giudiziaria, ricorrendone i presupposti, può tutt'al più emanare, come in questo caso, una sentenza di condanna al risarcimento del danno, quantificandolo sulla scorta delle retribuzioni perdute.
In caso di inerzia datoriale al provvedimento di avviamento obbligatorio, il lavoratore disabile non può adire al giudice e invocare una pronuncia di tipo costitutivo volta all’instaurazione “in via coatta” del rapporto di lavoro, in quanto solo le parti (datore di lavoro e lavoratore) hanno titolo per specificare il contenuto del regolamento contrattuale, ma può ottenere il risarcimento del danno per la mancata assunzione quantificabile nella mancata percezione delle retribuzioni.
In essa la Suprema Corte ha pure precisato che l’importo della somma da risarcire al lavoratore può essere ridotta tenendo conto di quanto questi ha percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative (aliunde perceptum) o che egli avrebbe potuto guadagnare dedicandosi diligentemente alla ricerca di un lavoro (aliunde percipiendum). Il vantaggio della riduzione opera però solo nel caso in cui il datore di lavoro ne fornisca la prova.
In sostanza per la generalità degli invalidi avviati obbligatoriamente al lavoro non è possibile, in caso di ingiustificato rifiuto dell’assunzione da parte dell’impresa, ottenere la costituzione, con sentenza, del rapporto di lavoro, in base all’art. 2932 Cod. Civ., che prevede l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto; infatti, ai fini dell’applicazione di questa norma è necessario che vi sia una predeterminazione degli elementi essenziali del rapporto, quali la retribuzione, le mansioni, la qualifica; mancando questa specificazione, l’invalido, in caso di omessa assunzione, può ottenere soltanto il risarcimento del danno.
Questa sentenza ne riprende altre precedenti, ma sicuramente è importante per ribadire i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori con disabilità, e per tenere viva l’attenzione su questi temi, oggi di grande attualità.
Va comunque ricordato che in caso di mancata assunzione di un centralinista non vedente avviato obbligatoriamente al lavoro, egli ha invece diritto alla costituzione del rapporto per sentenza - oltre che al risarcimento del danno - (Cassazione Sezione Lavoro n. 15913 del 14 agosto 2004, Pres. Mattone, Rel. Celerino).
L’attuale sistema legale nel caso del non vedente avviato al lavoro come centralinista, in base alla Legge n. 113 del 1985, assicura un inquadramento contrattuale in cui sono prestabilite le mansioni, la qualifica e il trattamento economico, attraverso l’inserimento delle clausole della contrattazione collettiva applicabile.
Pertanto in materia va applicato il seguente principio di diritto: “In caso di legittimo avviamento di centralinista non vedente, la cui assunzione sia indebitamente rifiutata dal destinatario dell’obbligo di assumerlo, il Giudice, se richiestone, deve applicare l’art. 2932, Cod. Civ., rendendo fra le parti sentenza che produca in forma specifica gli effetti del contratto non concluso, trattandosi di fattispecie possibile non esclusa dal titolo, essendo, infatti, prestabiliti dalla Legge n. 113 del 29 marzo 1985, in tema di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, la qualifica, le mansioni e il trattamento economico e normativo del lavoratore avviato, ivi compresa l’indennità legale di mansioni, assumendo carattere residuale il risarcimento economico (art. 1223 e ss, Cod. Civ.) destinato ad assicurare l’integrale soddisfazione del diritto del centralinista, indebitamente pretermesso dalla prestazione lavorativa per l’inadempimento del datore di lavoro”.
La sentenza del 2004 sopra citata, dopo dieci anni ha ancora un valore ed una portata storica, in quanto con essa la Suprema Corte di Cassazione ha condiviso un orientamento minoritario di alcune pronunce di merito e ha affermato il principio che, a differenza di tutte le altre categorie di disabili avviati obbligatoriamente al lavoro, per i centralinisti non vedenti illegittimamente rifiutati è possibile non solo ottenere il risarcimento del danno, come di recente ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 19609 depositata il 17 settembre 2014, ma anche una sentenza costitutiva del rapporto.



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