Logo dell'UIC Logo TUV

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Corriere dei Ciechi

torna alla visualizzazione del numero 6 del Corriere dei Ciechi

Numero 6 del 2015

Titolo: RUBRICHE- Lavoro Oggi

Autore: a cura di Paolo Colombo


Articolo:
Importanti delucidazioni sulla Legge 113 del 1985

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'inclusione e le Politiche sociali Divisione V ha emanato lo scorso 9 aprile la circolare n. 13 avente ad oggetto " Legge 29 marzo 1985 n.113, art. 1, commi 2 e 4. Art.6, comma 7".
La circolare, non ancora pubblicata in G.U., riveste particolare importanza in quanto fornisce precisi indirizzi interpretativi e operativi sulla concreta applicazione della Legge 113/85 alle Direzioni Interregionali e territoriali del Lavoro, alle Province autonome e ai Servizi Provinciali per il collocamento mirato, spesso artefici di imprecise applicazioni della normativa a tutela dell'inserimento lavorativo dei centralinisti non vedenti.
In particolare il Ministero ha precisato:

La definizione di cecità
Richiamando espressamente l'art. 1 della Legge 113/1985 che definisce privi della vista "coloro che sono colpiti da cecità assoluta ovvero hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti” ha posto l'attenzione sul concetto di residuo visivo.
Ha spiegato quindi che le definizioni delle minorazioni visive indicate negli art. 2, 3 e 4 che definiscono rispettivamente i ciechi totali, parziali ed ipovedenti gravi contenute nella Legge 3 aprile 2001 n. 138 sono coerenti con il residuo visivo indicato dalla Legge 113/1985 ("non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti") e possono essere utilizzate ai fini dell'applicazione della Legge 113/1985.

Iscrizione Albo Professionale Nazionale dei Centralinisti telefonici privi della vista "in deroga"
Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 della Legge 113/1985 "All'albo professionale vengono iscritti i privi della vista, abilitati alla funzione di centralinista telefonico".
In deroga a tale previsione, il successivo comma 4, consente l'iscrizione all'Albo professionale su presentazione di domanda da inoltrare tramite la competente direzione territoriale del Lavoro dei privi della vista che svolgono mansioni di centralinista da almeno sei mesi, requisito comprovato da una dichiarazione del datore di lavoro.
Tale previsione precisa il Ministero nella circolare è però un'eccezione e in quanto tale non va applicata oltre i casi e in tempi in essa considerati.
Significa quindi che le mansioni di centralinista devono essere svolte nel momento in cui si presenta la domanda, lo svolgimento deve avvenire per sei mesi in maniera continuativa e non saltuaria o occasionale anche in costanza di un rapporto di lavoro a tempo parziale, purché le ore prestate siano state sufficienti al conseguimento della professionalità richiesta.
Lo svolgimento di tali mansioni nel corso di tirocini non giustifica l'iscrizione del tirocinante in deroga ai sensi dell'art. 1, comma 4 della Legge 29 marzo 1985, n.113.

Iscrizione all'Albo Professionale nazionale dei centralinisti della regione di residenza
Il primo comma dell'art.1 della Legge 113 del 1985 stabilisce che l'Albo nazionale dei centralinisti non vedenti è articolato a livello regionale.
Pertanto, all'iscrizione all'Albo dei centralisti non vedenti abilitati alla funzione di centralinista provvedono:
- le Direzioni Interregionale del Lavoro per i residenti nelle Regioni Lombardia, Veneto, Lazio e Campania;
- le Direzioni Territoriali del Lavoro capoluogo di Regione, ad eccezione della Calabria ove all'iscrizione provvede la Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria, per i residenti della regione di competenza.
Nel caso in cui il non vedente iscritto all'albo sposta la propria residenza in altra regione, trasferisce l'iscrizione dandone comunicazione alla Direzione competente. Sarà quest'ultima d'ufficio a comunicare l'avvenuto trasferimento d'iscrizione alla direzione di provenienza.

Iscrizione negli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato
L'art. 6 della Legge 113/1985, disciplina le modalità per il collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti disoccupati (modalità di collocamento).
In particolare il comma 7 prevede che "i centralinisti iscritti nell'albo professionale possono essere iscritti, a domanda, anche negli elenchi tenuti dagli uffici del lavoro di province diverse da quella di residenza."
Pertanto, il privo della vista, iscritto all'albo professionale nazionale può chiedere di essere iscritto anche negli elenchi tenuti dai servizi provinciali per il collocamento mirato anche di province diverse da quella di residenza, purché rientranti nel territorio di competenza della Direzione Interregionale del Lavoro o Direzione territoriale del lavoro che detiene l'Albo professionale.
In tal caso il non vedente sarà tenuto a dichiarare in quali altre province della medesima regione è iscritto.
Il servizio provinciale per il collocamento mirato, accertata la sussistenza dello stato di disoccupazione, procede ad iscrivere nell'apposito elenco il centralinista telefonico non vedente e, in caso di avviamento, trasmetterà copia del provvedimento di avviamento agli altri servizi provinciali presso i quali l'interessato aveva dichiarato di essere iscritto.



Torna alla pagina iniziale della consultazione delle riviste

Oppure effettua una ricerca per:


Scelta Rapida