Logo dell'UIC Logo TUV

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Corriere dei Ciechi

torna alla visualizzazione del numero 10 del Corriere dei Ciechi

Numero 10 del 2016

Titolo: RUBRICHE- A lume di legge

Autore: aa cura di Franco Lepore


Articolo:
L'inaccessibilità dei test d'ingresso alle facoltà universitarie

Negli ultimi anni sono stati diversi i disabili visivi costretti ad imbattersi nell'inaccessibilità dei test d'ingresso alle varie facoltà universitarie o dei concorsi pubblici. Le problematiche verificatesi sono diverse: la mancanza di una doppia copia (in nero e in braille) del questionario da risolvere; la presenza di immagini nei test; la mancata messa a disposizione dei candidati di idonei ausili tecnico-informatici.
La legislazione in materia di accessibilità delle prove tratta la questione a vari livelli. Prima di tutto occorre evidenziare che gli articoli 2, 3, 34 e 97 della Costituzione trovano fondamento e riscontro nella tutela dei diritti inviolabili dell'uomo in cui rientra sia il diritto allo studio, sia il principio di parità di trattamento di tutti i cittadini, con particolare riferimento alla condizione di disabilità.
Ad ogni cittadino deve essere garantita la possibilità di esprimere le proprie potenzialità in condizioni di parità, evitando, non solo le discriminazioni derivanti da questioni politiche e/o sociali, ma altresì quelle derivanti da condizioni personali quali ad esempio l'esistenza di un deficit visivo. Compito del Legislatore è quello di rimuovere ogni tipo di ostacolo che possa impedire il realizzarsi della tutela dei diritti previsti nella Carta Costituzionale.
Inoltre la Legge n. 104/1992 garantisce, promuove ed assicura i servizi necessari per la tutela dei soggetti handicappati e il loro inserimento in condizioni di parità nell'ambito sociale. Per quanto più specificatamente attiene al diritto allo studio, la Legge n. 104/1992 elenca tutta una serie di principi fondamentali: l'art. 8 prevede che l'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano, tra l'altro, mediante provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato; l'art. 12, comma 2, garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata, tra l'altro, nelle istituzioni universitarie; l'art. 13 stabilisce che l'integrazione scolastica della persona handicappata nelle università si realizza anche attraverso la dotazione individuale di ausili e presìdi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati; l'art. 13, comma 6 bis, garantisce agli studenti handicappati iscritti all'università sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio; l'art. 16, comma 4, dispone che gli alunni handicappati devono sostenere le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari; l'art. 16, comma 5, consente sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato.
Sul piano internazionale si segnala la Convenzione ONU sui "diritti delle persone con disabilità", ratificata dallo Stato Italiano con la Legge 18/2009. In particolare, in tema di educazione, l'art. 24 prevede che "Gli Stati Parti riconoscono il diritto all'istruzione delle persone con disabilita?. Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati Parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita".
Il riferimento normativo sopra delineato appare piuttosto chiaro. Allo studente affetto da deficit visivo devono essere garantiti tutti i mezzi necessari tali da permettergli di concorrere in condizione di parità con gli altri partecipanti alla prova d'esame nel rispetto sia delle indicate previsioni costituzionali, sia dei principi fondamentali del diritto amministrativo, quali quelli di legalità, buona amministrazione e imparzialità.
Senza volerci soffermare esclusivamente su quello che prevede la legge, si osserva che la costante Giurisprudenza in materia ha precisato che non basta concedere al candidato un tutor o tempo aggiuntivo, dal momento che, qualora il tempo venga concesso mentre gli altri candidati si apprestano a svolgere le ultime fasi del test o comunque in un locale particolarmente rumoroso, la misura aggiuntiva viene vanificata, in quanto la presenza di elementi di disturbo incide direttamente sul risultato della prova del soggetto affetto da disabilità, facendo aumentare le possibilità di errore anche nella trascrizione delle soluzioni. A ciò si aggiunga il fatto che la presenza di domande non accessibili all'interno dei test, può influire negativamente sullo stato psicologico del candidato, il quale si può scoraggiare facilmente, compromettendo anche la risoluzione delle domande accessibili.
A fronte di quanto esposto, è di tutta evidenza che la predisposizione di test d'ingresso alle facoltà universitarie o di concorsi pubblici inaccessibili ai disabili visivi è in contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione, dalla Legge n. 104/1992 e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. A causa dell'inaccessibilità delle prove, il candidato disabile visivo non viene messo in grado di concorrere, mediante strumenti appropriati al suo particolare stato, in condizioni di parità con gli altri candidati.



Torna alla pagina iniziale della consultazione delle riviste

Oppure effettua una ricerca per:


Scelta Rapida