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Corriere Braille

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Numero 20 del 2019

Titolo: Informatutto

Autore: a cura di Alessandro Locati


Articolo:
Il dipendente full-time non può aprire un b&b
D. Sono un dipendente pubblico full-time: posso aprire un b&b? Preciso che ho già una casa di proprietà, e per aprire il b&b dovrei prendere in affitto un'altra casa (e con il benestare del proprietario fare i lavori richiesti), senza entrare in conflitto con l'impiego pubblico che rivesto.
R. La risposta è negativa. Infatti, il dipendente pubblico a tempo pieno non può esercitare prestazioni lavorative extraprofessionali, in quanto, sulla base del rispetto del principio generale dell'esclusività del rapporto di lavoro pubblico, l'articolo 53 del Dlgs 165-2001 richiama, al comma 1, l'articolo 60 del Dpr 3-57 secondo cui «l'impiegato pubblico non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente». In via generale, nel caso in cui l'attività avesse il carattere della saltuarietà e dell'occasionalità, e non fosse in conflitto di interessi con l'attività pubblica, il dipendente pubblico potrebbe svolgere tale attività, fuori orario di servizio, previa autorizzazione dell'amministrazione.
Redatto da Aldo Ciccarella
(da «L'esperto risponde» de «Il Sole 24 Ore» del 4 marzo 2019)

Deleghe in assemblea: così si contano i voti
D. L'articolo 1136 del Codice civile prevede che, per la revoca dell'amministratore di condominio, servano almeno 500 millesimi e la maggioranza degli intervenuti. L'avvocato dell'amministratrice del mio condominio (che si vuole revocare) sostiene che nel conteggio degli intervenuti vadano considerate anche le deleghe che questi posseggono (ossia se è intervenuto un condomino con due deleghe avrà un totale di tre voti). È corretto?
R. L'articolo 67, comma 1, disposizioni di attuazione del Codice civile, stabilisce che «ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta». L'articolo 1136, comma 2, del Codice civile prevede che «sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio». Di conseguenza, il condomino delegante (ossia che interviene in assemblea tramite la delega) dovrà essere conteggiato tanto per il «quorum costitutivo» dell'assemblea, quanto per quello «deliberativo». In definitiva, ai fini della relativa deliberazione, sarà necessario tenere conto dei condomini che sono intervenuti in assemblea sia personalmente che per delega. Risulta, pertanto, corretto considerare, così come indicato nel quesito, «intervenuto un condomino con due deleghe avrà un totale di tre voti».
Redatto da Giuseppe Mantarro
(da «L'esperto risponde» de «Il Sole 24 Ore» del 1 aprile 2019)

Radio a volume altissimo: resta il rimedio giudiziario
D. In un condominio il regolamento assembleare stabilisce che, per i reclami relativi a infrazioni, ci si debba sempre rivolgere per iscritto all'amministratore. Un condomino dell'ultimo piano vìola in continuazione il regolamento, con radio a volume elevatissimo, creando fastidi e inconvenienti al condomino sottostante. Si chiede se l'amministratore, dopo avere ricevuto più reclami per queste violazioni e dopo avere tentato bonariamente per più volte, ma invano, di fare cessare le violazioni, possa disinteressarsene e lasciarle continuare.
R. Il comportamento del condomino che turba la tranquillità e la quiete domestiche nell'edificio condominiale, può essere sanzionato, in base all'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, con l'irrogazione, deliberata dall'assemblea, di una sanzione pecuniaria, sempre che la stessa sia prevista dal regolamento condominiale. Nel caso di specie, se l'intervento dell'amministratore previsto dal regolamento non sortisce effetto, e previo il fatto che lo stesso amministratore deve continuare a intervenire per far rispettare il regolamento come suo obbligo (ex articolo 1130, n. 1, del Codice civile), il condomino danneggiato può anche rivolgersi - oltre che all'assemblea - anche all'autorità giudiziaria per far cessare molestie e turbative a suo danno.
Redatto da Cesarina Vittoria Vegni
(da «L'esperto risponde» de «Il Sole 24 Ore» dell'8 aprile 2019)



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