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Corriere Braille

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Numero 20 del 2019

Titolo: Modello 730 e redditi persone fisiche 2019 - seconda parte

Autore: Stefano Poggi Longostrevi


Articolo:
(da «Corriere.it» del 23 aprile 2019)
Le 10 cose da sapere per non fare errori
2. Le date da ricordare
Dal 15 aprile è possibile accedere alla propria dichiarazione precompilata 2019 sull'area riservata del sito dell'Agenzia Entrate.
Dal 2 maggio è possibile accettare, modificare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all'Agenzia Entrate direttamente tramite l'applicazione web.
Dal 10 maggio è possibile inviare il modello Redditi Pf precompilato, dopo averlo accettato senza modifiche oppure modificato.
Entro il 1o luglio: scadenza di presentazione del modello Redditi Pf in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale (nei pochi casi in cui è ancora ammessa).
Entro il 7 luglio: termine di presentazione del 730 al sostituto d'imposta, se presta l'assistenza.
Entro il 23 luglio: scadenza di invio del modello 730 direttamente dal contribuente via web o tramite intermediario (Caf o professionista).
Entro il 30 settembre: termine ultimo per inviare il modello Redditi Pf in via telematica direttamente dal contribuente o tramite intermediario (Caf o professionista).
3. Chi può utilizzare il 730
I soggetti che possono utilizzare il modello 730 sono i contribuenti che nell'anno di presentazione della dichiarazione si qualificano come:
- lavoratori dipendenti e pensionati;
- soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, quali il trattamento di integrazione salariale e l'indennità di mobilità;
- soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro;
- collaboratori coordinati e continuativi;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, i parlamentari e altri titolari di cariche pubbliche elettive;
- soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
Possono presentare il 730, anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2018 hanno percepito redditi di lavoro dipendente o pensione e-o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e nel 2019 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio. In tal caso il 730 va presentato a un Caf o a un professionista abilitato e nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera A nella casella «730 senza sostituto» e nel riquadro «Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio» va barrata la casella «Mod. 730 dipendenti senza sostituto». In questo caso, il rimborso viene eseguito direttamente dall'Agenzia Entrate; se dal 730 emerge un debito, va versato con F24.
(Continua)



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