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Corriere Braille

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Numero 21 del 2019

Titolo: Ambito di applicazione delle norme sull'accessibilità informatica - seconda parte

Autore: Marco Pronello


Articolo:
Il successivo comma, esime dall'obbligo di accessibilità i formati di file per ufficio «... pubblicati prima del 23 settembre 2018, a meno che tali contenuti non siano necessari per i processi amministrativi attivi relativi alle funzioni assolte dall'ente pubblico interessato» (lett. a) e anche considerando 26), i media «... basati sul tempo preregistrati pubblicati prima del 23 settembre 2020» e quelli «... basati sulla trasmissione in diretta» (lett. b e c) e anche considerando 27), le carte e i servizi di cartografia online, «... a condizione che le informazioni essenziali siano fornite in modalità digitale accessibile per le carte per la navigazione (lett. d), e anche considerando 29), i contenuti di terzi «... che non sono né finanziati né sviluppati dall'ente pubblico interessato né sottoposti al suo controllo» (lett. e), le riproduzioni di pezzi provenienti da collezioni del patrimonio storico-culturale «... che non possono essere resi pienamente accessibili a causa (...) dell'incompatibilità delle prescrizioni in materia di accessibilità con la conservazione del pezzo in questione o l'autenticità della riproduzione (ad esempio contrasto); oppure, della non disponibilità di soluzioni automatizzate ed economicamente vantaggiose in grado di estrarre facilmente il testo di manoscritti o altri pezzi provenienti da collezioni del patrimonio storico-culturale per trasformarlo in contenuti compatibili con le prescrizioni in materia di accessibilità» (lett. f) e i contenuti di siti web e applicazioni mobili «... considerati archivi nel senso che contengono soltanto contenuti che non sono né necessari per processi amministrativi attivi né aggiornati o rielaborati dopo il 23 settembre 2019» (lett. h) e anche considerando 32).
Secondo il quinto comma, gli Stati membri possono escludere dall'applicazione «i siti web e le applicazioni mobili di scuole, giardini d'infanzia o asili nido, ad eccezione dei contenuti relativi a funzioni amministrative essenziali online» (si veda anche il considerando 33 che specifica, tra l'altro, che se i contenuti relativi alle funzioni amministrative essenziali sono in formato accessibile su un altro sito, non ci sarebbe l'obbligo della resa accessibile sul sito della scuola).
Quindi la questione non è chi sia escluso dagli obblighi di accessibilità, perché laddove si fa riferimento all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014-24-Ue e nello specifico a tutte quelle realtà la cui gestione è sottoposta ad un controllo da parte di soggetti pubblici si apre un ventaglio di realtà pubbliche e private che sono vincolate, tra cui banche, assicurazioni e comunque tutte le società produttrici o fornitrici di beni e servizi di qualsiasi tipo che quantomeno siano quotate in borsa. Questo assunto è ancora più cogente se consideriamo che in ogni realtà sono impiegati lavoratori con varie disabilità e che tra i consumatori che hanno bisogno di accedere alle informazioni e ai servizi tramite siti internet o applicazioni su dispositivi mobili le persone con disabilità sono in numero sempre maggiore. Se ciò non bastasse, è dirimente in maniera assoluta il riferimento all'art. 3 della Costituzione quanto al diritto di uguaglianza, di pari opportunità e di non discriminazione di qualunque cittadino, così come, nello specifico, quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, cui si è già fatto cenno. Quindi nessuno è escluso, tanto più che è la stessa direttiva, al considerando 13, che, facendo riferimento alla comunicazione della Commissione dal titolo «La strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere» che si riallaccia alla Convenzione Onu, pone come obiettivo dell'Ue l'eliminazione di tutte le barriere che impediscono alle persone con disabilità di partecipare alla società in condizioni di parità in diverse aree tra cui, Ma non solo, l'accessibilità ai beni e ai servizi erogati dal settore pubblico. L'attenzione dell'interprete deve spostarsi su cosa è escluso.
(Continua)



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