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Corriere Braille

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Numero 21 del 2019

Titolo: Modello 730 e redditi persone fisiche 2019 - terza parte

Autore: Stefano Poggi Longostrevi


Articolo:
(da «Corriere.it» del 23 aprile 2019)
Le 10 cose da sapere per non fare errori
4. I vantaggi del 730 (ordinario o precompilato)
Il modello 730 presenta diversi vantaggi. Il contribuente non deve eseguire calcoli e quindi la compilazione del 730 è più semplice rispetto al modello Redditi Pf (ex Unico). Ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o settembre). Se il credito a rimborso è superiore a 4.000 euro, può esserci un controllo supplementare dell'Agenzia delle Entrate prima di erogare il rimborso, specie se ci sono incoerenze nei dati. Se il contribuente deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga o sulla rata della rendita. Per chi utilizza il 730, in caso di presentazione del 730 precompilato «accettato» senza modifiche (o se le variazioni sono formali e non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta), non verrà effettuato dall'Agenzia delle Entrate il controllo documentale. Quest'anno è possibile utilizzare la compilazione assistita per tutti gli oneri detraibili e deducibili da indicare nel quadro E, in alternativa alla modalità tradizionale, per modificare in maniera guidata tutto il quadro E della dichiarazione.
5. Redditi dichiarabili nel 730
La possibilità di utilizzare il Modello 730, invece del più complicato modello Redditi Pf, è legata anche alla tipologia di redditi del contribuente. Possono utilizzare il modello semplificato i dipendenti, pensionati e collaboratori che, oltre alla retribuzione o alla pensione, devono dichiarare uno o più dei seguenti redditi:
- da terreni e-o fabbricati, anche concessi in locazione;
- da lavoro autonomo occasionale (cioè senza partita Iva) o per diritti d'autore;
- redditi di capitale non soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo definitivo;
- alcuni redditi diversi (es. da cessioni di terreni edificabili; da terreni e-o fabbricati situati all'estero; da attività commerciali occasionali);
- alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata (ad esempio rimborsi di imposte e-o spese dedotte o detratte in anni precedenti).
(Continua)



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