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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Corriere Braille

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Numero 22 del 2019

Titolo: A lume di legge

Autore: a cura di Giulia Antonella Cannavale


Articolo:
Il Piano Educativo Individualizzato (Pei)
Il Piano Educativo Individualizzato (Pei), definito anche progetto di vita, ha l'obiettivo di rispondere ai bisogni educativi speciali, che possono presentare gli alunni, non solo quelli con disabilità certificata, ma anche quelli che presentano disturbi specifici d'apprendimento, difficoltà psicologiche, comportamentali, emotive, svantaggio sociale, differenze linguistiche e culturali.
La stesura del Pei deve essere frutto di un lavoro collegiale, condiviso tra tutti gli operatori coinvolti nel progetto di vita dell'allievo che necessita di questo importante strumento. Alla stesura del Pei fanno riferimento la legge n. 104-92 e il Dpr del 24 febbraio 1994, che rappresentano un ulteriore salto di qualità rispetto alla normativa previgente; dette norme, infatti, novellano ed integrano la legge n. 517-77.
Con il disposto dell'art. 12 della legge n. 104-92 si passa dalle attività integrative per gruppi di alunni, previste dalla legge n. 517-77, al piano educativo individualizzato e, conseguentemente, «calibrato» su quelli che sono i bisogni educativi del singolo alunno, sulla base della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale.
L'articolo 5 comma 2 del Dpr del 24 febbraio 1994 prevede che il Pei venga redatto congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla Usl e-o Ussl e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.
L'intento del legislatore sembra essere quello di far giungere a una stesura del Pei condivisa tra tutti i soggetti che si occupano del processo di crescita dell'allievo, in modo da curarne i diversi aspetti, ciascuno secondo le proprie conoscenze e competenze. In base all'articolo 5 del Dpr 24 febbraio 1994, il Piano Educativo Individualizzato è il documento contenente la sintesi coordinata dei tre progetti (didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione) di cui si prevede, nell'articolo 13 comma 1 lettera a) della Legge 104-92, una forte integrazione a livello scolastico ed extrascolastico della persona con disabilità.
Il Pei è un impegno alla collaborazione tra tutti gli operatori coinvolti per il raggiungimento degli obiettivi indicati e condivisi, con verifiche di medio termine sulle attività realizzate ed eventuali adeguamenti; in esso vanno elaborate le proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione ed all'istruzione, restando a carico degli altri enti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno con disabilità, così come sancito dall'art. 10 comma 5 della legge n. 122-2010.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2023 del 23-03-2017 ha confermato una sentenza del Tar Toscana con la quale veniva annullato il provvedimento dell'Amministrazione scolastica che aveva assegnato un numero di ore di sostegno inferiore a quelle proposte dal Glho nel Pei. La citata sentenza acclama il principio secondo cui il diritto allo studio degli alunni con disabilità, sostanzialmente concentrandosi nel numero di ore di sostegno, non può essere ridotto o annullato per motivi di tagli alla spesa pubblica, che è causa quasi unica di riduzione del numero di ore di sostegno. Invero questo aspetto, assai importante, non costituisce la novità della sentenza, poiché detto principio è stato già affermato e ribadito dalla Corte Costituzionale, nelle sentenze 80-2010 sull'incostituzionalità delle norme che legittimavano la riduzione delle ore di sostegno con i vincoli di bilancio e la sentenza 275-2016 che dichiarava incostituzionali le norme che consentivano la riduzione del numero di ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità. La sentenza in esame sottolinea principi fondamentali, quali:
1. L'attività degli insegnanti di sostegno comporta evidenti vantaggi non solo per i disabili, in un quadro costituzionale che impone alle Istituzioni di favorire lo sviluppo della personalità, ma anche per le famiglie e per la società nel suo complesso. Infatti, l'inserimento e l'integrazione nella scuola - con l'ausilio dell'insegnante di sostegno - anzitutto evitano la segregazione, la solitudine, l'isolamento, nonché i patimenti e i pesi che ne derivano, in termini umani ed economici potenzialmente insostenibili per le famiglie. L'inserimento e l'integrazione nella scuola rivestono poi fondamentale importanza anche per la società nel suo complesso, perché rendono possibili il recupero e la socializzazione.
2. L'art. 4 del Dpcm 185-2006, che definisce «autorizzazione» l'atto del dirigente preposto dell'Ufficio scolastico regionale, va interpretato nel senso di prevedere un atto meramente ricognitivo che constati la sussistenza dei presupposti di spesa, senza poterli modificare, e giustifichi l'impegno ed il pagamento delle relative somme.
3. Gli Uffici scolastici (così come il dirigente scolastico ed il Ministero dell'economia e delle finanze) non possono sindacare le risultanze delle «proposte» e devono fare in modo che le ore di sostegno siano attribuite a tutti i disabili, già col «primo atto» del dirigente scolastico e nei tempi fissati, assegnando «in deroga» gli insegnanti di sostegno quando ciò occorra per «coprire» le ore determinate nelle «proposte».
La sentenza può considerarsi un vero trattato sulla normativa relativa all'inclusione scolastica, infatti, la decisione è fondamentalmente incentrata sull'importanza del numero di ore di sostegno, per la determinazione delle quali, occorre valutare tutti i «supporti» che l'alunno deve ricevere nell'ambito del contesto scolastico ed extrascolastico nel quale si trova ad operare che comprende «barriere» e «facilitazioni» secondo i principi dell'Icf (Classificazione Internazionale del Funzionamento) recepiti dalla Convenzioni Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificati dall'Italia con l. n. 18-09.



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