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Corriere Braille

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Numero 23 del 2021

Titolo: Agenzia Iura

Autore: a cura di Roberta Natale


Articolo:
Semplificazione: novità su Iva ridotta del 4% su sussidi tecnici e informatici
Di seguito, un quesito pervenuto all'Agenzia Iura riguardante la prescrizione dei sussidi tecnici e informatici per poter accedere all'Iva al 4% prevista per le persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 104 del 1992 a seguito del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 aprile 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 maggio u. s. Fino a questo momento, le persone con disabilità che avessero voluto acquistare tali strumenti, per avere il riconoscimento dell'Iva al 4%, dovevano esibire, al momento dell'acquisto, copia del certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'Asl competente o dalla Commissione medica integrata, oltre alla prescrizione autorizzativa dello specialista.
Domanda
Buongiorno, ho letto la notizia che pare sia finalmente attuata la semplificazione per la richiesta dell'Iva agevolata sugli ausili, per i quali basterebbe il certificato di invalidità e non sarebbe più necessaria la prescrizione del medico specialista. Ma pare che questa regola valga solo per chi ha i certificati di invalidità di nuova generazione, penso quelli con il Qr code. Volevo sapere se è vera la notizia e la spiegazione. Grazie e distinti saluti.
Risposta
Il Direttore dell'Agenzia Iura, dott. Carlo Giacobini, replicando all'utente, evidenzia come la «semplificazione» di cui alla normativa su descritta prevede che nei futuri verbali ci debba essere l'indicazione - al pari delle agevolazioni fiscali sui veicoli - del collegamento funzionale fra sussidi tecnici ed informatici (non degli ausili) e la menomazione rilevata, precisazione non certo di semplice attuazione poiché i sussidi tecnici ed informatici sono un numero pressoché infinito. L'indicazione riguarda i futuri verbali, sempreché si riesca ad attuare operativamente questa indicazione in sede di valutazione delle minorazioni civili o dell'handicap (legge n. 104-1992). Il Ministero segnalato sembra comprendere perfettamente questo rischio come pure di essere al corrente di come vi siano in circolazione milioni di verbali che non recano quella indicazione. Non è casuale, quindi, che il Ministero preveda espressamente l'eccezione. Il decreto, infatti, prevede che nel caso in cui dai verbali (nuovi o vecchi) non risulti il collegamento funzionale fra sussidio e menomazione, questi possono essere «integrati con la certificazione, da esibire in copia all'atto dell'acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l'accesso al beneficio fiscale». Rispetto alla situazione previgente, quindi, la differenza è la figura deputata a rilasciare la certificazione non è più esclusivamente il medico specialista della Asl, ma più in generale il medico curante.
Merita di ricordare che per «medico curante» propriamente si intenda qualsiasi medico che abbia in carico, anche in via temporanea od occasionale, un paziente. Pertanto, può essere il medico di famiglia, lo specialista a cui si rivolga privatamente la persona, o, ancora, lo stesso medico specialista della Asl. Aggiungiamo un particolare: questo tipo di certificazione non rientra fra quelle previste dall'Accordo Nazionale con i Medici di Medicina Generale (i cosiddetti medici di famiglia); si tratta conseguentemente di una prestazione libero professionale a pagamento. Annotiamo anche che tutta questa disciplina non riguarda gli ausili (prodotti specificamente realizzati per compensare una menomazione, o con la funzione di ortesi o protesi) che continuano ad essere regolamentati da altre indicazioni e quindi è ancora prevista, ai fini Iva, la prescrizione autorizzativa dello specialista Asl.
Per contatti Ufficio Agenzia Iura:
tel. 06 69 98 83 56;
e-mail: segreteria@agenziadiritti.it;
sito internet: https://www.agenziaiura.it



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