Numero 4 del 2026
Titolo: ATTUALITÀ- Accessibilità è cultura: il diritto d’autore al servizio dell’inclusione
Autore: Redazionale
Articolo:
Intervista al Prof. Avv. Alberto Gambino
Il rapporto tra la tutela delle opere dell’ingegno e il diritto universale all’accesso alla cultura è uno dei temi contemporanei più dibattuti e complessi. In occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, ne parliamo con una delle voci più autorevoli nel panorama giuridico italiano, il Prof. Avv. Alberto Gambino. Prorettore dell’Università Europea di Roma, presidente dell’Accademia Italiana del Codice di Internet, componente e presidente emerito del Comitato Consultivo Permanente del Diritto d’Autore presso il Ministero della Cultura, ci aiuterà ad analizzare come la giurisprudenza e le nuove tecnologie possano convergere per abbattere le barriere digitali e fisiche, garantendo il diritto alla lettura per tutti.
D: Il diritto d’autore nasce per tutelare l’opera dell’ingegno, ma talvolta rischia di limitarne la diffusione. Come si concilia la protezione della proprietà intellettuale con il diritto costituzionale all’accesso alla cultura per tutti, in particolare per le persone con disabilità visiva?
R: Il punto giuridico centrale è che il diritto d’autore non è un diritto assoluto e isolato, ma un diritto che convive con eccezioni e limitazioni legalmente tipizzate. La Corte di giustizia ha confermato, in ambiente digitale, che la tutela del titolare non può essere svuotata, ma deve essere mantenuto un “giusto equilibrio” tra protezione della proprietà intellettuale e interessi degli utenti. Parallelamente, la legge italiana sul diritto d’autore contiene una disciplina espressa per l’accessibilità.
L’art. 71-bis della legge n. 633/1941 stabilisce anzitutto che alle persone con disabilità sono consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l’utilizzazione della comunicazione al pubblico, purché tali attività siano direttamente collegate all’handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto alla disabilità. La stessa disposizione, nei commi successivi, amplia in modo significativo l’area degli usi consentiti per i beneficiari indicati dalla legge, permettendo atti di riproduzione, comunicazione al pubblico, messa a disposizione del pubblico, distribuzione e prestito di opere o altri materiali, una volta trasformati in “copie in formato accessibile”. Per i lettori con disabilità visiva o con difficoltà equivalenti di lettura, la norma individua categorie di beneficiari molto precise: non vedenti, persone con disabilità visiva non correggibile in misura sufficiente, persone con disabilità percettiva o di lettura e persone con disabilità fisica che impedisca di tenere o maneggiare il libro o di orientare lo sguardo come normalmente necessario per leggere. Questo è il punto di equilibrio: la protezione dell’autore resta, ma la legge sottrae all’area dell’illecito gli usi accessibili strettamente necessari all’inclusione. Il bilanciamento è reso esplicito dalla stessa norma, che da un lato rende inefficaci le clausole contrattuali ostative, e dall’altro protegge lo sfruttamento normale dell’opera.
D: Il Trattato di Marrakech ha rappresentato una svolta fondamentale per la produzione e lo scambio internazionale di libri in formati accessibili. A che punto è l’attuazione piena di questo trattato nel nostro Paese?
R: Sul piano normativo l’attuazione italiana appare articolata e già operativa attraverso l’art. 71-bis l. n. 633/1941 la quale consente ai beneficiari (persone non vedenti, ipovedenti o con disabilità visive o di lettura che impediscono l’accesso ai testi standard) di fruire di una copia accessibile per uso esclusivo attraverso la realizzazione di copie da parte di entità autorizzate, senza scopo di lucro. Si prevede anche lo scambio transfrontaliero di copie accessibili con entità autorizzate stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea. Questa architettura normativa mostra che il sistema legislativo cerca di costruire una filiera giuridica dell’accessibilità editoriale.
D: L’accessibilità oggi passa quasi interamente attraverso il digitale. Qual è il ruolo del giurista nel garantire che le nuove tecnologie non creino nuove forme di segregazione culturale?
R: Il ruolo del giurista emerge come ruolo di garanzia ex ante, non solo di reazione ex post. Nella costruzione del diritto europeo sull’IA, infatti, il giurista, esperto di categorie legali, principi e tradizioni giuridiche, può indicare i percorsi normativi più efficaci affinché l’Unione e gli Stati membri possano proteggere le persone con disabilità dalla discriminazione, garantire un accesso paritario alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e rispettarne la vita privata. In questa direzione la normativa europea ha effettivamente recepito il principio che i requisiti di accessibilità siano incorporati fin dalla progettazione. La legge italiana n. 132/2025 sull’Intelligenza Artificiale, inoltre, stabilisce che i sistemi e i modelli di intelligenza artificiale devono essere sviluppati e applicati nel rispetto di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione e che deve essere garantito alle persone con disabilità il pieno accesso ai sistemi di IA e alle relative funzionalità, su base di uguaglianza e senza discriminazioni. Tradotto sul piano della cultura digitale, il giurista ha almeno tre funzioni. La prima che potremmo chiamare “conformativa”, è una funzione di verifica della conformazione della tecnologia alle regole di diritto: piattaforme, servizi digitali e strumenti di IA devono essere progettati in modo accessibile e non discriminatorio. Il giurista assume anche compiti di bilanciamento, perché deve ponderare la compatibilità della tutela del titolare del diritto d’autore e i diritti di accesso libero riconosciuti dall’ordinamento, specialmente quando l’opera circola in ambienti digitali. Infine svolge anche funzioni di garanzia dei diritti, perché deve vigilare affinché l’innovazione non trasformi ostacoli tecnici o contrattuali in nuove esclusioni culturali, in contrasto con i principi di uguaglianza di accesso espressi dalle fonti europee e nazionali sull’IA. In sintesi, il giurista non arriva solo “dopo” il problema ma può e deve intervenire nel design normativo, contrattuale e tecnologico del sistema.
D: Nel campo della giurisprudenza, si parla sempre più spesso di ragionevole adattamento. Potrebbe spiegarci cosa significa questo concetto applicato all’editoria e ai diritti dei lettori ciechi?
R: Il tema del “ragionevole adattamento” si lega soprattutto alla tutela antidiscriminatoria sul lavoro, ma offre una nozione utile anche in termini generali. Il Tribunale di Roma, richiamando la giurisprudenza di legittimità, definisce l’accomodamento ragionevole come un adeguamento anche organizzativo caratterizzato dalla sua appropriatezza, cioè dall’idoneità a consentire alla persona con disabilità di svolgere l’attività, imponendo all’obbligato un sacrificio che non ecceda i limiti della tollerabilità. Più di recente, la Corte di giustizia ha chiarito che non rientrano nella nozione di “soluzioni ragionevoli” sistemi che non tengano conto delle esigenze proprie delle persone disabili in situazioni concrete. Se questa logica viene trasposta al settore editoriale, il significato è chiaro: l’accessibilità non può essere una formula astratta o standardizzata; deve tradursi in adattamenti concreti, utili e realmente fruibili dal lettore cieco o ipovedente. Ed è precisamente ciò che l’art. 71-bis, già richiamato, fa quando consente “le operazioni necessarie per apportare modifiche, convertire o adattare un’opera” al fine di produrre una copia in formato accessibile. La norma aggiunge che le modifiche siano strettamente necessarie per rendere l’opera accessibile nel formato alternativo e che ogni copia accessibile rispetti l’integrità dell’opera. Quindi, applicato all’editoria, il “ragionevole adattamento” non significa affatto un favore discrezionale, ma una trasformazione tecnicamente necessaria e giuridicamente legittimata dell’opera, calibrata sui bisogni concreti del beneficiario e compatibile con i diritti del titolare. È una logica di inclusione specifica, non generica.
D: Cosa possiamo chiedere agli editori italiani e al legislatore in questa Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore?
R: Sul piano giuridico, si possono formulare richieste molto nette come chiedere di integrare l’accessibilità nella produzione editoriale ordinaria, invece di relegarla a intervento successivo. In generale non vi è un obbligo assoluto di pubblicare ogni opera in formato accessibile; tuttavia l’ordinamento considera l’accessibilità un valore strutturale e non marginale e lo stesso art. 71-bis prevede che l’eccezione non si applichi all’entità autorizzata quando siano già disponibili in commercio versioni accessibili dell’opera, salva la possibilità di migliorarne accessibilità o qualità: ciò incentiva, sul piano sistematico, la presenza di versioni accessibili native sul mercato. Si può chiedere inoltre agli editori di non frapporre ostacoli contrattuali a ciò che la legge consente, posto che le clausole dirette a impedire o limitare l’applicazione dell’eccezione sono prive di effetti giuridici. Al legislatore si può, invece, chiedere di consolidare l’effettività del modello già costruito preservandone i punti di forza: la centralità della copia in formato accessibile, il riconoscimento dei beneficiari e delle entità autorizzate, la nullità delle clausole contrarie, lo scambio transfrontaliero delle copie accessibili e, infine, l’integrazione dell’accessibilità come criterio strutturale delle tecnologie digitali e dei sistemi di IA. La direzione di sistema, del resto, è già tracciata: il diritto europeo e quello interno più recente chiedono, come detto, che l’accessibilità sia incorporata fin dalla progettazione e che alle persone con disabilità sia garantito il pieno accesso alle tecnologie digitali su base di uguaglianza. In questa prospettiva, il libro accessibile non è una concessione, ma una forma giuridicamente organizzata di cittadinanza culturale. Si tratta di un orizzonte impegnativo, ma eticamente e socialmente doveroso per un legislatore che assolva pienamente i suoi compiti di promulgare norme per il bene comune.