Numero 5 del 2026
Titolo: DIRITTI- Disabilità e assicurazioni
Autore: Franco Lepore
Articolo:
Tra logiche di mercato e divieto di discriminazione
Negli ultimi tempi si sono moltiplicate le segnalazioni relative alle difficoltà incontrate dalle persone con disabilità nella stipula di polizze assicurative. In alcuni casi, le compagnie arrivano persino a rifiutare la sottoscrizione, oppure impongono condizioni particolarmente onerose, come premi elevati o clausole fortemente limitative. Tali prassi vengono spesso giustificate con il principio tecnico dell'"assunzione del rischio" e con l'utilizzo di dati sanitari ritenuti rilevanti ai fini attuariali.
Tuttavia, un rifiuto automatico fondato sulla sola condizione di disabilità rischia di entrare in conflitto con il principio di non discriminazione, cardine tanto del diritto internazionale quanto di quello nazionale. Il punto centrale è proprio questo: fino a che punto la selezione del rischio è legittima e quando, invece, diventa una discriminazione illecita?
A livello internazionale, il riferimento principale è rappresentato dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge n. 18/2009. In particolare l'articolo 25 stabilisce che gli Stati devono vietare ogni discriminazione nell'accesso alle assicurazioni sanitarie e sulla vita, garantendo condizioni eque e ragionevoli.
Il principio è chiaro: la disabilità non può essere un fattore automaticamente escludente. La Convenzione promuove un approccio individualizzato che tiene conto delle condizioni specifiche della persona e non di categorie astratte. Questo implica anche un obbligo per gli Stati di vigilare affinché il mercato assicurativo non produca effetti discriminatori.
Nel contesto europeo, il principio di non discriminazione trova fondamento nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella normativa antidiscriminatoria. Sebbene non esista una direttiva specifica sulle assicurazioni e disabilità, la giurisprudenza e gli orientamenti delle autorità di vigilanza sottolineano la necessità di proporzionalità e trasparenza.
In Italia, il quadro normativo è articolato. La legge n. 67/2006 vieta ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, nei confronti delle persone con disabilità, anche nei rapporti tra privati. Questo significa che una compagnia assicurativa può essere chiamata a rispondere delle proprie scelte se queste risultano ingiustificate o sproporzionate.
Sul piano regolamentare, il IVASS (già ISVAP) ha stabilito, con il regolamento n. 30/2009, il divieto di discriminazione nella stipula dei contratti assicurativi nei rami malattia e infortuni. La norma richiama espressamente la legge n. 104/1992 e impone criteri di correttezza e trasparenza.
Un ulteriore profilo riguarda la protezione dei dati personali. I dati sanitari rientrano tra le categorie particolari tutelate dal Regolamento generale sulla protezione dei dati. Le compagnie possono trattarli solo in presenza di specifiche basi giuridiche e nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità. Un uso eccessivo o improprio può essere contestato davanti al Garante per la protezione dei dati personali.
Alcuni Paesi hanno sviluppato strumenti più avanzati per affrontare il problema.
In Francia, la Convenzione AERAS consente alle persone con "rischio aggravato di salute" di accedere a mutui e assicurazioni. Il sistema prevede valutazioni progressive del rischio, meccanismi mutualistici e il cosiddetto "diritto all'oblio", che permette di non dichiarare patologie pregresse dopo un certo periodo.
Nel Regno Unito, l'Equality Act 2010 vieta la discriminazione nei servizi, comprese le assicurazioni, ma consente differenze di trattamento se basate su dati attuariali solidi e verificabili.
Negli Stati Uniti, l'Affordable Care Act ha introdotto il divieto di discriminazione per condizioni preesistenti, almeno nel settore sanitario, imponendo l'accesso a coperture minime.
In Germania, il sistema sanitario prevede l'obbligo per le compagnie private di offrire un prodotto base accessibile, mentre in Spagna la legge generale sulla disabilità del 2013 sancisce il principio di uguaglianza nell'accesso ai servizi, incluse le assicurazioni.
Questi modelli virtuosi dimostrano che è possibile conciliare sostenibilità economica e tutela dei diritti, attraverso strumenti regolatori mirati.
Una persona con disabilità che ritiene di aver subito una discriminazione può agire su più livelli. In primo luogo, è possibile presentare un reclamo alla compagnia assicurativa e, successivamente, attivare una procedura presso l'IVASS, che ha poteri di vigilanza e sanzione.
In alternativa, si può ricorrere al giudice civile ai sensi della legge n. 67/2006, chiedendo la cessazione della condotta discriminatoria e il risarcimento del danno. Nei casi che coinvolgono dati sanitari, è possibile rivolgersi anche al Garante della privacy.
Un aspetto cruciale è l'onere della prova: spetta alla compagnia dimostrare che il trattamento differenziato è giustificato da elementi oggettivi e proporzionati, e non da pregiudizi o automatismi.
Alla luce delle criticità emerse, appare sempre più necessaria una riforma organica del settore. Una possibile proposta di legge potrebbe prevedere:
- il divieto di rifiuti automatici basati sulla disabilità;
- l'obbligo di offrire almeno una polizza "di base" accessibile a tutti;
- la creazione di un fondo mutualistico pubblico-privato per i rischi elevati;
- l'obbligo di motivazione trasparente per rifiuti o sovrappremi;
- sanzioni effettive per le pratiche discriminatorie;
- l'introduzione di un diritto all'oblio assicurativo.
Parallelamente, sarebbe auspicabile un intervento più incisivo dell'IVASS, attraverso linee guida vincolanti e controlli più stringenti.
In conclusione, oggi le compagnie assicurative operano in un mercato libero e devono garantire equilibrio economico. Tuttavia, questo non può tradursi in esclusioni generalizzate o trattamenti ingiustificatamente penalizzanti. La disabilità è una condizione estremamente eterogenea e non può essere ridotta a un fattore di rischio automatico.
La sfida per il futuro è trovare un punto di equilibrio tra logiche attuariali e diritti fondamentali, evitando che il mercato diventi uno strumento di esclusione sociale. Il solo fatto di essere persona con disabilità, (che magari gode di buona salute, non può più rappresentare un elemento discriminatorio che giustifichi il rifiuto di stipulare una polizza assicurativa.