Numero 9 del 2026
Titolo: DIRITTI- Spettacoli dal vivo e disabilità
Autore: Franco Lepore
Articolo:
L'accessibilità non è un favore, ma un diritto
Negli ultimi mesi il tema dell'accessibilità degli spettacoli dal vivo è tornato al centro del dibattito pubblico a causa di alcune difficoltà riscontrate dalle persone con disabilità per assistere a concerti, spettacoli teatrali ed eventi sportivi. Problemi nella vendita dei biglietti, posti riservati insufficienti, procedure discriminatorie, assenza di servizi di supporto e informazioni poco accessibili rappresentano ancora oggi ostacoli che impediscono una partecipazione piena e paritaria.
Eppure il punto centrale è uno solo: partecipare a uno spettacolo dal vivo non costituisce un privilegio concesso dagli organizzatori, bensì un diritto fondamentale della persona. La cultura, il tempo libero e lo sport fanno parte della vita sociale di ogni cittadino e devono poter essere fruiti da tutti, senza discriminazioni.
Il principale riferimento internazionale è rappresentato dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. In particolare, l'articolo 9 della Convenzione riconosce il diritto all'accessibilità quale presupposto indispensabile per consentire alle persone con disabilità di vivere in modo indipendente e partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita. L'accessibilità non riguarda soltanto gli edifici, ma anche i servizi, l'informazione, la comunicazione e l'organizzazione degli eventi.
Ancora più significativo è l'articolo 30 della Convenzione che impone l'adozione di tutte le misure appropriate affinché le persone con disabilità possano accedere ai teatri, ai musei, ai cinema, ai concerti, agli impianti sportivi e a tutti i luoghi in cui si svolgono attività culturali e ricreative, su base di uguaglianza con gli altri.
Questi principi trovano piena applicazione anche nell'ordinamento italiano. La Costituzione tutela l'uguaglianza sostanziale, promuove la cultura e garantisce i diritti inviolabili della persona. A ciò si aggiungono diverse norme che impongono l'eliminazione delle barriere architettoniche, digitali, comunicative e culturali. Infine la Legge n. 67/2006 offre uno specifico strumento di tutela contro le discriminazioni fondate sulla disabilità.
Negli ultimi anni la Giurisprudenza italiana ha compiuto un importante passo avanti, chiarendo che il diritto di accesso agli spettacoli non coincide con il semplice ingresso all'interno della struttura, ma comprende la possibilità di fruire dell'intero evento in condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle garantite agli altri spettatori.
La decisione più significativa è certamente l'ordinanza del Tribunale di Verona, Prima Sezione Civile, 20 marzo 2023, n. 9391, pronunciata nell'ambito di un'azione proposta ai sensi della legge n. 67/2006. Il caso riguardava un concerto organizzato all'Arena di Verona, durante il quale le persone in carrozzina, pur avendo accesso all'anfiteatro, erano state collocate in una posizione dalla quale il palco risultava completamente coperto dagli spettatori in piedi. Il Tribunale ha ritenuto che tale situazione integrasse una discriminazione indiretta, poiché una prassi apparentemente neutra produceva, nella concreta fruizione dello spettacolo, uno svantaggio esclusivamente a carico delle persone con disabilità.
L'aspetto innovativo della pronuncia risiede proprio nell'aver affermato che l'accessibilità non può essere valutata esclusivamente sotto il profilo edilizio o della sicurezza. Una struttura può essere formalmente accessibile e tuttavia risultare discriminatoria se non consente alle persone con disabilità di vivere l'esperienza dello spettacolo in condizioni di effettiva parità. Il Giudice ha quindi valorizzato i principi contenuti negli articoli 9 e 30 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, affermando una nozione di accessibilità ampia, strettamente collegata al diritto alla partecipazione alla vita culturale.
La vicenda dell'Arena di Verona ha avuto anche un importante effetto pratico. A seguito del contenzioso, la Fondazione Arena ha progressivamente sviluppato il progetto "Arena per Tutti", che oggi costituisce uno dei più avanzati esempi italiani di accessibilità culturale, grazie all'introduzione di audiodescrizioni, sottotitoli, percorsi multisensoriali, materiali in linguaggio Easy to Read e servizi dedicati alle persone con disabilità sensoriali, motorie e intellettive.
Anche sul piano dell'attualità non sono mancati episodi che hanno evidenziato criticità organizzative. Le polemiche relative ad alcuni concerti ospitati al Pala Alpitour di Torino, così come le proteste registrate in occasione di grandi tour musicali per l'insufficienza dei posti riservati, le procedure di acquisto poco trasparenti o l'assenza di servizi accessibili, dimostrano come il problema non sia episodico, ma sistemico. L'accessibilità, inoltre, non deve limitarsi al luogo dello spettacolo. Deve comprendere l'intera esperienza: dall'acquisto del biglietto alla consultazione del sito internet, dall'arrivo con i mezzi di trasporto fino all'uscita dall'evento. Proprio per questo numerose associazioni hanno promosso la campagna "Live For All", chiedendo una disciplina nazionale che definisca standard uniformi di accessibilità per tutti gli spettacoli dal vivo.
In conclusione, l'accessibilità non può dipendere dalla sensibilità del singolo organizzatore o dalla buona volontà del gestore dell'impianto. Deve diventare un requisito ordinario nella progettazione degli eventi, così come lo sono la sicurezza, l'ordine pubblico o la prevenzione antincendio. La cultura, la musica, il teatro e lo sport appartengono all'intera collettività e devono poter essere vissuti da chiunque, senza ostacoli, senza discriminazioni e senza dover ogni volta rivendicare ciò che la legge già riconosce. La vera inclusione si realizza quando una persona con disabilità può acquistare un biglietto, entrare in un teatro, assistere a un concerto o emozionarsi davanti a una partita esattamente come ogni altro cittadino: senza chiedere eccezioni, ma semplicemente esercitando un diritto.