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Corriere dei Ciechi

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Numero 11 del 2026

Titolo: MONDO DIGITALE- Accessibilità e diritti

Autore: Roberto Scano


Articolo:
(da www.invat.it)

Anche quando non c'è un obbligo "tecnico", esiste un diritto che va fatto valere.

La Legge 67/2006 ("Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni") rappresenta uno strumento fondamentale per far valere i diritti anche dove le norme tecniche specifiche non impongono obblighi diretti. Essa vieta ogni forma di discriminazione basata sulla disabilità - diretta o indiretta - nei rapporti privati, inclusi quelli condominiali, bancari, assicurativi e di servizi digitali.
A differenza della Legge Stanca (4/2004) o dell'European Accessibility Act (EAA), che si applicano a soggetti pubblici o a imprese che offrono servizi al pubblico con obblighi tecnici precisi, la Legge 67/2006 interviene in modo trasversale: basta che un comportamento apparentemente neutro (come fornire documenti solo in formato non accessibile) metta una persona con disabilità in una posizione di svantaggio per configurare discriminazione indiretta (art. 2, comma 3).
Il caso concreto: documentazione condominiale in formato digitale accessibile
Recentemente è stata assistita una persona con disabilità visiva e motoria nella richiesta di documentazione condominiale in formato digitale accessibile (PDF ricercabili, Word o formati compatibili con screen reader e tecnologie assistive, non semplici scansioni immagine). La Legge Stanca e l'EAA non si applicavano direttamente: si trattava di un condominio privato. Eppure, dopo l'invio di una richiesta formale educata ma ferma che citava espressamente la Legge 67/2006, l'amministratore ha fornito i documenti in formato accessibile in tempi rapidi.
Perché ha funzionato? Fornire solo scansioni o PDF immagine è un comportamento apparentemente neutro che, di fatto, discrimina indirettamente chi ha disabilità visiva o motoria, impedendogli di consultare autonomamente i documenti. La Legge 67/2006 obbliga a rimuovere questo svantaggio quando è tecnicamente possibile senza onere eccessivo.
Cos'è la Legge 67/2006 e perché è potente nell'ambito digitale
La norma promuove la parità di trattamento e le pari opportunità per le persone con disabilità (art. 1), definendo chiaramente discriminazione diretta e indiretta. Prevede un procedimento giudiziario rapido, con inversione dell'onere della prova (basta indicare fatti plausibili; spetta alla controparte dimostrare il contrario) e rimedi efficaci: cessazione del comportamento discriminatorio, rimozione degli effetti (es. consegna di documenti accessibili), piano di adeguamento e risarcimento del danno (anche non patrimoniale).
Nella pratica digitale, spesso basta citare la norma per ottenere risultati senza arrivare in tribunale.
Altri esempi nell'ambito digitale
Ecco applicazioni simili che dimostrano la potenza della legge.
Estratti conto e comunicazioni bancarie
Molte banche inviano estratti conto o comunicazioni solo come PDF immagine o scansioni. Per una persona con disabilità visiva questo rende impossibile la lettura autonoma con screen reader. Una richiesta formale ex Legge 67/2006 può obbligare a fornire versioni accessibili (PDF taggati, HTML o Word), configurando altrimenti discriminazione indiretta. A questi documenti si applica anche l'European Accessibility Act (EAA), dove è possibile segnalare direttamente ad AgID la problematica.
Documenti assicurativi e di utilities
Polizze, bollette o informative di compagnie private fornite esclusivamente in formati non accessibili (scansioni o immagini) possono essere contestate con la Legge 67/2006. Il principio è identico: il fornitore privato deve rimuovere lo svantaggio quando è fattibile tecnicamente. In questo caso alcuni fornitori rientrano anche nella Legge Stanca (se hanno fatturato superiore ai 500 milioni di euro di media nell'ultimo triennio) con relativa procedura di segnalazione (meccanismo di feedback) e in caso ricorso all'AgID.
Materiali formativi e piattaforme di corsi privati
Corsi online, webinar o piattaforme di formazione private che distribuiscono slide, dispense o video senza sottotitoli, trascrizioni o versioni accessibili possono configurare discriminazione indiretta. La legge consente di richiedere accomodamenti ragionevoli (es. materiali in formato compatibile con screen reader o audio-descrizioni) anche senza obblighi specifici dell'EAA.
Portali web e app di associazioni, club o servizi privati
Siti o applicazioni di enti privati (non necessariamente “imprese che offrono servizi al pubblico” sotto EAA) che non garantiscono accessibilità di base (navigazione con tastiera, contrasto sufficiente, compatibilità con tecnologie assistive) possono essere oggetto di tutela ex Legge 67/2006 quando escludono di fatto le persone con disabilità.
Contratti e documenti digitali in ambito privato
Contratti di locazione, adesioni a servizi o accordi privati forniti solo in formati non editabili o non accessibili rientrano nello stesso schema: negare un formato fruibile autonomamente può essere discriminazione indiretta.
Conclusione: la conoscenza come leva di inclusione digitale
La Legge 67/2006 non sostituisce le norme tecniche, ma le integra perfettamente nei casi “grigi” o nei rapporti puramente privati. Dimostra che l'accessibilità digitale non è solo un obbligo tecnico, ma un diritto fondamentale che va rivendicato.
Spesso una lettera motivata con il richiamo alla norma è sufficiente per ottenere correzioni rapide. Per questo è essenziale diffondere la conoscenza di questa legge tra condòmini, amministratori, professionisti e imprese private.
Un tema importante è iniziare a pensare alla formazione obbligatoria su accessibilità digitale e Legge 67/2006 per, ad esempio, amministratori di condominio (tramite associazioni rappresentative come ANACI) e professionisti del settore sarebbe un passo concreto verso una società più inclusiva. L'accessibilità non è un favore: è un diritto che, grazie a questa legge, può essere fatto valere con efficacia anche nel mondo digitale privato.



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