Numero 2 del 2001
Titolo: A LUME DI LEGGE
Autore: Gianni Fucà
Articolo:
LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
In questo inserto, curato dall’omonimo Centro dell’Uic, confluiscono:
- documenti integrali o stralci di leggi, regolamenti, circolari, proposte di legge, atti amministrativi e sentenze di interesse generale o specifico;
- pareri espressi dagli uffici della sede centrale sulla normativa vigente;
- commenti sull’attualità giuridica;
- interviste con gli operatori del diritto;
- notizie in breve.
1) Premessa
Il disegno di legge di cui all’oggetto rappresenta un tentativo di fornire uno schema globale all’organizzazione degli interventi e dei servizi sociali.
In ordine di tempo e di importanza, dopo la prima fase del decentramento culminata con il D.P.R. 616/77, questo è certamente il progetto più rilevante da valutare, sia per la sua portata che per le sue conseguenze.
Tuttavia è d’obbligo la prudenza nel giudizio per tre ordini di ragioni:
- il disegno di legge è ancora da approvare da parte del Senato;
- la riforma prevede l’emanazione di una serie impressionante di provvedimenti delegati e di applicazione
- l’impatto e l’efficacia di un disegno riformatore può essere valutata solo a regime dopo un adeguato periodo di sperimentazione.
Se taluni dei motivi di prudenza nella valutazione appaiono intuitivi, ci dobbiamo comunque soffermare brevemente sul capitolo dei provvedimenti delegati e di applicazione che appare particolarmente problematico sia per la genericità degli indirizzi, sia per la quantità delle materie da regolamentare, sia per la previsione dei tempi di emanazione e di attuazione. Fattori tutti che tendono - in un certo senso - a svuotare il disegno di legge di contenuti precettivi immediati e lo fanno assomigliare più ad un contenitore da riempire in un secondo tempo che ad una vera e propria legge.
2) I principi fondamentali
Sia pure con le riserve di cui al paragrafo precedente, si possono individuare alcune linee guida da considerare come fondamenti della riforma:
a) Ruolo dello Stato e degli Enti Locali
Lo Stato riserva a se, oltre alle prestazioni economiche generalizzate (pensioni sociali e indennità d’accompagnamento), la programmazione nazionale, la quantificazione e messa a disposizione delle risorse finanziarie, nonché la determinazione degli standards minimi e dei principi direttivi attraverso le leggi quadro.
Le regioni assumono le funzioni preminenti della programmazione e del coordinamento territoriale.
Le province vedono mantenuto ma non valorizzato il proprio ruolo in conformità al D.Lgs 112/98.
I singoli comuni diventano il centro propulsore della gestione e dell’erogazione di interventi e dei servizi sociali. Viene tuttavia incentivato all’associazionismo spontaneo fra comuni, sia pure nei limiti dell’individuazione degli attuali distretti sanitari quale dimensione territoriale ottimale anche per i servizi sociali.
b) Ruolo del No Profit
Le Onlus, le associazioni, il volontariato ed in genere tutte le organizzazioni del no profit sono - in linea di principio - ammesse a far parte del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.
Il percorso per giungere a questo traguardo passa attraverso la determinazione degli standard di accreditamento, la fissazione delle tariffe connesse ai servizi erogabili, l’accreditamento e l’autorizzazione all’esercizio.
c) Integrazione fra servizi sociali ed interventi economici
Sia pure mantenendo una spiccata predilezione per i servizi sociali alternativi alle provvidenze economiche, il disegno di legge non esclude gli interventi monetari quale parte di un sistema complessivo di sostegno.
3) I contenuti generali
Elenchiamo qui di seguito - senza pretesa di completezza - quelli che appaiono i contenuti generali più rilevanti del disegno di legge:
a) Gli interventi e i servizi in favore degli invalidi (sia pure in concorso con tutte le situazioni di povertà, di disagio e di emarginazione) hanno priorità nell’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili (Art. 2 comma 3).
b) Valorizzazione della pluralità delle offerte di servizi per favorire il diritto di scelta degli interessati (Art. 3 comma 4).
c) Competono allo Stato - fra l’altro - la definizione della ripartizione del fondo nazionale per le politiche sociali, la spesa per pensioni, indennità per gli invalidi civili, gli assegni sociali di cui alla legge 335/95, nonché il reddito minimo di ingresso di cui alla legge 449/97 (Art. 4 comma 5)
d) Competono ai comuni - fra l’altro - l’erogazione di interventi economici ulteriori rispetto alle competenze statali, le attività assistenziali già di competenza delle province (Art. 6 comma 2 lettera b), le autorizzazioni, gli accreditamenti e la vigilanza sulle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale (Art. 6 comma 3 lettera c), forme di consultazione con le organizzazioni no profit accreditate (Art. 6 comma 2 lettera d), assunzione degli oneri di inte