Numero 2 del 2001
Titolo: Congedi particolari
Autore: Carmine Silano
Articolo:
Per la cura dei figli disabili
di CARMINE SILANO
Come è noto l’art. 80 della Legge Finanziaria 2001 prevede per i genitori di figli disabili gravi "congedi particolari" fino a due anni, completamente coperti dal punto di vista economico e previdenziale.
L’unica condizione è che lo stato di gravità dell’handicap sia stato accertato da almeno cinque anni. I soggetti che possono chiedere il congedo retribuito sono prima di tutto i genitori anche adottivi; il disabile può essere un minorenne ma anche un maggiorenne; il diritto ad usufruire del congedo può essere esercitato anche da un fratello o una sorella convivente, in caso di decesso dei genitori.
La richiesta può essere presentata sia dalla madre lavoratrice che in alternativa dal padre lavoratore e può essere fruito in parte dalla madre e in parte dal padre, purché tale diritto venga esercitato nell’ambito del limite massimo di due anni.
Se entrambi i genitori vengono a mancare per decesso, può fruire del congedo un fratello o una sorella purché conviventi. In questo caso il congedo può essere frazionato ed utilizzato anche da più fratelli o sorelle, in modo disgiunto e in successione temporale.
Coordinamento e collegamento
È fondamentale sottolineare che non è previsto il congedo a favore di lavoratori per l’assistenza e la cura di altri familiari o congiunti o conviventi, nemmeno se dovesse trattarsi di genitori.
Tale assetto normativo, consente di risolvere anche il problema del coordinamento e collegamento.
Con il congedo ordinario "per gravi motivi di famiglia", che ugualmente non può superare i due anni. Ne consegue che ciascun lavoratore resta titolare della possibilità di chiedere il congedo Ordinario per gravi motivi di famiglia fino a due anni. Se questo lavoratore, nella qualità di genitore o in via subordinata di fratello o sorella, rientra tra i soggetti a cui la legge finanziaria 2001 attribuisce il diritto di usufruire del congedo straordinario, può destinare tutto o parte del congedo ordinario allo scopo di assistenza del disabile grave.
Ne consegue che nel caso di fruizione del congedo retribuito per la cura del figlio disabile da parte di un solo genitore, questi si venga a trovare nella condizione di avere fruito dell’intero pacchetto spettante di congedo per gravi motivi di famiglia; mentre se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti e si ripartiscono tra loro il congedo retribuito, ciascuno avrà ancora diritto alla parte restante di congedo ordinario non usufruito per gravi motivi di famiglia.
Limite d’età
Chi può fare ricorso al congedo straordinario ha diritto ad una indennità mensile a carico dell’ente assicurativo o dell’ente pubblico da cui dipende, pari all’importo dell’ultima retribuzione percepita, con il relativo accredito figurativo dei contributi ai fini previdenziali.
Il congedo straordinario è un diritto del dipendente, indipendentemente dal consenso del datore di lavoro e ha inizio entro 60 gg. dalla richiesta; mentre il congedo ordinario per gravi motivi di famiglia è una opportunità che viene offerta al lavoratore, per cui il datore di lavoro può respingere, accogliere parzialmente, ovvero rinviare la richiesta sulla base di fondate e documentate motivazioni.
In sostanza con questo provvedimento il legislatore ha inteso porre, come era giusto che fosse, una maggiore attenzione alle situazioni di disagio in cui molte famiglie versano per la presenza di un figlio disabile. Esso si va ad aggiungere ad uno dei benefici già previsti dalla legge n. 104/1992 Art. 33: prolungamento del congedo parentale o riduzione di due ore giornaliere di orario, ovvero di utilizzo di tre giorni di permesso mensile.
Tuttavia occorre tenere presente che per le prime due ipotesi il figlio non deve avere più di tre anni, mentre per l’assistenza al figlio disabile questi deve avere più di cinque anni.