Numero 1 del 2001
Titolo: La riforma del collocamento obbligatorio - Incentivi e vincoli per le imprese
Autore: Alessandro Locati
Articolo:
Il Convegno, svoltosi a Milano il 16 maggio, ha visto la partecipazione di esperti del diritto del lavoro (sia avvocati che consulenti d’impresa) e di numerosi addetti al personale, dipendenti da imprese di dimensioni medio-grandi.
Il Convegno ha fornito l’opportunità di esaminare, sotto diversi profili, la legge 68/99 sul collocamento obbligatorio, soprattutto dall’ottica dei datori di lavoro, dando modo di ricostruire un quadro generale della normativa e delle sue principali disposizioni applicative, con particolare riferimento ai punti di attrito tra i principi della normativa in questione e gli interessi delle imprese soggette alla sua applicazione.
La Legge 68/99 in generale
Da un confronto effettuato, per linee generali, con la precedente legge 482/68, è emerso il mutamento di fondo dei principi ispiratori della disciplina del collocamento obbligatorio dei disabili, mutamento che si può riassumere nel passaggio da quello che è stato definito “diritto al posto” a quello che è stato definito “diritto al lavoro”, imperniato, quest’ultimo, sul meccanismo del collocamento mirato e sui servizi di promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa ad esso collegati.
È stata rilevata anche una certa discrasia tra la riforma generale dei servizi di collocamento (in atto già da tre anni), basata su criteri di flessibilità e di intervento dei privati, e l’impianto della legge 68/99, ancora basato sull’intervento del settore pubblico. Da un lato, infatti, si incontrano determinati principi che si possono così sintetizzare:
• decentramento degli organismi;
• affiancamento del collocamento privato a quello pubblico, con conseguente perdita del monopolio prima esistente;
• spostamento dell’intervento alla fase precedente e successiva all’assunzione mediante le cosiddette politiche attive del lavoro;
• rinuncia, quasi completa, alla gestione della fase centrale di incontro tra domanda e offerta del lavoro (prima tipica degli uffici di collocamento).
Dall’altro lato, si ha ancora un collocamento pubblico, con richiesta numerica e nominativa e con graduatoria unica degli aventi diritto, basata su criteri tradizionali: anzianità di iscrizione, carichi di famiglia, condizioni economiche, con aggiunta della difficoltà di locomozione sul territorio.
Il punto nodale sarà, perciò, rappresentato dalla capacità degli uffici pubblici, a livello regionale e, soprattutto, provinciale, di offrire dei reali servizi di collocamento mirato, condizione questa che, allo stato dei fatti, non sembra verificarsi, considerati i compiti cui essi sono chiamati dall’art. 2 della legge, che prevede l’attuazione di “strumenti tecnici e di supporto che permettano di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto”.
Molti degli uffici a livello provinciale, tenuto conto anche della confusione causata dal decentramento amministrativo e dal trasferimento del relativo personale, non sembrano in grado di attuare concretamente le analisi dei posti di lavoro, le forme di sostegno, le azioni positive e le soluzioni dei problemi connessi alla presenza di un disabile sul luogo di lavoro previsti dalla legge.
Potrebbe essere opportuno, a tale riguardo, studiare dei profili di intervento dell’Uic a supporto di questi uffici pubblici in materia di formazione, riqualificazione ed orientamento professionale dei disabili interessati, utilizzando fondi statali e regionali.
Le linee guida della legge 68/99 trovano conferma nella direzione di sviluppo della normativa concernente il collocamento al lavoro in generale, che dovrebbe diventare un orientamento costante dei compiti dei nuovi servizi per l’impiego. Anche per il collocamento dei lavoratori normodotati, un decreto legislativo (che sarà tra breve pubblicato sulla G.U.) individua degli indirizzi generali ai servizi per l’impiego che prevedono di intervistare periodicamente i soggetti disoccupati, offrendo loro un colloquio di orientamento, proponendo anche l’adesione ad iniziative di inserimento lavorativo, di formazione e di riqualificazione professionale.
Tali operazioni appaiono simili a quelle che i Centri provinciali per l’impiego, in raccordo con il comitato tecnico appositamente costituito, devono effettuare per i disabili, con le modalità indicate nell’Atto di indirizzo e coordinamento emanato nel Gennaio 2000.
Tale atto è stato apertamente criticato dagli esperti, soprattutto a causa dell’ingerenza in profili tipicamente privati e per numerose incongruenze rilevabili nella scheda di valutazione delle capacità utili per lo svolgimento di attività lavorative del disabile. È stata anche criticata la poca chiarezza generale, dovuta alla compresenza di profili relativi alla salute e alla sicurezza, di profili relativi alla situazione psico-sociale-familiare, con profili tipicamente connessi alla qualificazione professionale e all’orientamento al lavoro.
Anche a questo proposito sarebbe di grande importanza fornire