Numero 1 del 2001
Titolo: DOCUMENTI
Autore: Enzo Tioli
Articolo:
I disabili nella scuola
Con circolare n. 248 del 7 novembre 2000, il Ministero della Pubblica Istruzione fornisce indicazioni applicative della Legge 68/99.
Come è noto, la legge 68/99, che ha sostituito la Legge 482/69, disciplina il collocamento obbligatorio delle persone disabili. La circolare ministeriale, sia pure con troppe incertezze (confronta il paragrafo sulle graduatorie permanenti), tenta di chiarire le modalità di applicazione di tale legge.
Per quanto concerne gli insegnanti non vedenti, è opportuno sottolineare che l’art. 16 della Legge 68/99 ha eliminato la disposizione capestro di cui all’art. 19 della Legge 482/69, secondo cui soltanto i disoccupati avrebbero potuto partecipare ai concorsi, fruendo dei benefici previsti dall’art.61 della Legge 270/82. Con la nuova disposizione, di cui all’art. 16 della Legge 68/99, i ciechi e gli ipovedenti possono usufruire dei benefici di legge anche quando partecipino ai concorsi, pur risultando occupati anche a tempo indeterminato.
Un secondo elemento, che merita di essere sottolineato, è costituito dalla possibilità di partecipare alla riserva di posti del 7%, prevista per tutti i disabili, oltre a conservare il diritto alla riserva del 2% dei posti, di cui all’art. 61 della legge 270/82.
È appena il caso di ricordare che, per ottenere il diritto alle riserve di posti è indispensabile avere conseguito l’idoneità.
Roma, 7 novembre 2000
C.M. n. 248
Oggetto: Legge n. 68 del 13 marzo 1999 - Indicazioni applicative.
Com’è noto la legge indicata in oggetto, nell’abrogare esplicitamente la legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni, detta disposizioni innovative e rilevanti soprattutto per quanto concerne i beneficiari e il computo delle quote di riserva.
Alla data attuale, tuttavia, non è stato ancora emanato il regolamento di esecuzione previsto dall’art. 20 della predetta legge mentre, le circolari applicative sin ora diramate dal Ministero del Lavoro, in quanto destinate in prevalenza alla risoluzione di problematiche concernenti l’impiego privato, non chiariscono, se non marginalmente, le concrete applicazioni alle procedure concorsuali nel pubblico impiego.
Nelle operazioni di competenza delle SS.LL. in materia di nomine a tempo indeterminato, sia nell’ambito delle graduatorie di merito dei concorsi per esami e titoli, sia in quello delle graduatorie permanenti, e, per queste ultime, nell’ambito delle nomine a tempo determinato, si ritiene opportuno, sentito il parere dell’Ufficio legislativo, dettare alcune linee di intervento utili per la corretta ed uniforme applicazione della normativa di cui trattasi, facendo riserva di ulteriori chiarimenti non appena acquisito il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Consiglio di Stato sull’applicabilità di alcune norme al personale scolastico.
Applicabilita’ della normativa nelle procedure concorsuali
La legge, come recita esplicitamente l’art. 23, è entrata in vigore alla data del 18 gennaio 2000. Non ci sono dubbi quindi sulla sua applicabilità, trattandosi di disposizioni in materia di assunzioni, anche a procedure concorsuali bandite in precedenza. Al riguardo, infatti, va sottolineato che i procedimenti amministrativi di assunzione in ruolo, che hanno una propria autonomia rispetto alle procedure concorsuali, vengono posti in essere successivamente alla predetta data del 18 gennaio 2000. D’altronde le circolari applicative emanate dal Ministero del lavoro (CC. MM. n. 77 del 24 novembre 1999, n. 4 del 17 gennaio 2000, n. 36 del 6 giugno e n. 41 del 26 giugno 2000) pur rinviando alle successive norme regolamentari (alla data attuale ancora non emanate) confermano tale preciso indirizzo. Pertanto le citate norme, seppure non esplicitamente richiamate nei bandi di concorso e nei regolamenti che disciplinano le procedure concorsuali per l’accesso a posti e cattedre per ordini e gradi di scuole vanno applicate con le disposizioni integrative di seguito analiticamente indicate.
Destinatari dei benefici e quote di riserva
All’art. 1 e all’art. 18, comma 2, vengono indicate le categorie di riservatari. La prima categoria riguarda le persone disabili cui la legge riserva una quota pari al 7% dei posti da calcolare sul numero degli occupati a tempo indeterminato. La seconda categoria riguarda gli orfani, i coniugi superstiti e categorie equiparate, cui la legge riserva in via transitoria ed in attesa della ridefinizione della materia, la quota dell’1%.
La legge dispone che i soggetti già assunti a norma delle disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie, il cui numero va detratto dalla base di calcolo, sono mantenuti in servizio anche in esubero rispetto alle quote d’obbligo e sono altresì computabili a tali fini. Si ritiene opportuno precisare che la predetta operazione di computo deve effettuarsi prescindendo dalle vecchie categorie di appartenenza dei soggetti medesimi, a copertura della complessiva aliquota di obbligo. Per quanto riguarda la categoria dei disa