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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Tiflologia per l'Integrazione

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Numero 1 del 2001

Titolo: DOCUMENTI

Autore: Enzo Tioli


Articolo:
Agevolazioni fiscali per le autovetture dei non vedenti
Dopo un lungo contenzioso con i Ministeri competenti, l’Unione Italiana Ciechi ha potuto ottenere che, per quanto concerne l’acquisto di autovetture, i ciechi e gli ipovedenti siano equiparati agli altri invalidi civili. Infatti, l’argomentazione addotta dalla burocrazia ministeriale, secondo la quale i ciechi e gli ipovedenti non avrebbero potuto beneficiare delle agevolazioni previste per gli altri disabili, dal momento che le loro autovetture non richiedevano alcuna modificazione, risulta decisamente speciosa ed inaccettabile. Il Parlamento, con l’articolo 50 della Legge 342/2000 ha sanato questa autentica scorrettezza.

* * *

Sul supplemento ordinario alla G. U. n° 276 del 25/11/2000 - Serie generale - è stata pubblicata la Legge 21 Novembre 2000 n° 342, recante “Misure in materia fiscale”.
Le agevolazioni per i disabili, previste dall’art. 50 della suddetta legge, hanno decorrenza dal 1° Gennaio 2001.
Sarà agevolato l’acquisto di una normale autovettura, purché di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se alimentata a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici se con motore diesel.
In definitiva, le agevolazioni fiscali nei confronti dei non vedenti sono tre.
1) la detrazione dell’IRPEF del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto dell’autovettura fino ad un tetto massimo di 35 milioni;
2) la riduzione dell’IVA al 4% per l’acquisto di un’autovettura di cilindrata non superiore a quelle sopra citate;
3) l’esenzione del pagamento della tassa automobilistica.
In ordine alle suddette agevolazioni fiscali, si ritiene utile riportare stralcio delle norme emanate dal Ministero delle Finanze, l’ultima delle quali trovasi nella circolare n° 207/E del 16/11/2000 - 2 . 1 . 10 “Agevolazioni per i disabili”.
1 - Norme Generali
Per avere titolo alle agevolazioni auto occorre dimostrare lo status di non vedente.
Non è necessario che il disabile versi nella condizione di “particolare gravità” prevista dal comma 3 dell’art. 3 della legge 104/1992, né che sia titolare dell’indennità di accompagnamento.
2 - Detraibilità IRPEF
Le spese riguardanti l’acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare, senza alcuna riduzione. La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo autoveicolo) nel corso di un quadriennio e nei limiti di un importo di 35 milioni.
In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il limite di 35 milioni, al netto dell’eventuale rimborso assicurativo.
3 - Agevolazioni IVA per il settore auto
È applicabile l’IVA al 4%, anziché al 20%, per l’acquisto di autovetture nuove o usate. L’aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.
Restano, pertanto, esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (benché adattati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se ONLUS).
L’IVA ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni, salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato precedentemente cancellato dal P.R.A.
3.1 - Documentazione
Per fruire dell’aliquota IVA ridotta, il disabile deve anticipatamente consegnare al venditore, la seguente documentazione:
- certificato di invalidità visiva;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato;
- se il disabile è fiscalmente a carico, fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti tale circostanza, ovvero autocertificazione rilasciata in tal senso.
I modelli di richiesta agevolazioni dovranno essere opportunamente adattati per i non vedenti e sono reperibili come schema nella guida del contribuente n°6 “agevolazioni per i disabili”, a suo tempo predisposta dal Ministero delle Finanze e inviata dalla Sede Centrale dell’U.I.C. a tutte le Sezioni Provinciali.
Detta guida può essere richiesta all’Ufficio delle Entrate del capoluogo di provincia o in mancanza, alla Direzione Regionale delle Entrate, Sezione Staccata, competente per territorio.
4 - Esenzione permanente dal pagamento della tassa automobilistica
L’esenzione dalla tassa automobilistica si applica alle autovetture di proprietà dei disabili visivi o dei familiari di cui essi siano fiscalmente a carico; non sono previsti limiti di cilindrata, né di valore. Per fruire dell’esenzione è sufficiente dimostrare lo status di non vedente.
4.1 Documentazione
Il disabile deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata A.R. all’Ufficio delle Entrate, se già istituto (o alla sezione staccata della direzione regionale competente) i seguenti documenti:
- certifica



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