Numero 1 del 2001
Titolo: CON I GENITORI
Autore: Redazionale
Articolo:
Benefici per i disabili e per coloro che li assistono
Prendiamo atto con soddisfazione della seguente Nota del Min. Tesoro che supera l’interpretazione negativa prevalente (e non senza ragione) su un punto tanto delicato e di grande attualità in questi giorni.
Cogliamo comunque l’occasione per riportare qui di seguito la normativa in materia di benefici per chi assiste i portatori di handicap e per riproporre debitamente aggiornato l’intero quadro sinottico dei benefici stessi.
Nota Min. Tesoro - Rag. Gen. Stato - Igop - Div. 7 del 3 luglio 1996: Art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104. - Permessi retribuiti
Con la nota che si riscontra (1) si chiede di conoscere il parere dello scrivente in ordine all’applicazione dell’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, concernente “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, relativamente ai permessi ivi previsti a favore del familiare lavoratore.
In particolare è stato chiesto se la fruizione di tali permessi abbia conseguenze sulla tredicesima mensilità e sulle ferie, e, con riferimento alla maturazione di quest’ultime, come considerare i permessi fruiti dal personale antecedentemente al 4.8.95, data in cui è divenuto efficace il C.C.N.L. del personale del comparto scuola, il quale al comma 6, dell’art. 21, prevede esplicitamente che gli stessi non riducono le ferie.
Al riguardo questo Ufficio è dell’avviso che, sulla base della sopravvenuta norma di interpretazione autentica, di cui al D.L. 27 agosto 1993, n. 423, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono senz’altro da ritenere valutabili, ai fini della maturazione della tredicesima mensilità e delle ferie, i giorni di permesso mensili in questione, dal momento che la suddetta norma ha stabilito che i medesimi vanno comunque retribuiti, differenziandoli, quindi, sostanzialmente dal regime giuridico delle assenze previsto dall’art. 7 della legge 1204/71, al quale inizialmente sono assimilati.
(F/to Monorchio)
Disposizioni della legge
5 febbraio 1992 n. 104
e successive modificazioni e integrazioni
Art. 21.
(Precedenza nell’assegnazione di sede).
1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.
Art. 33
(Agevolazioni)
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre (8), anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità (4) accertata ai sensi dell’art. 4 (1), comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all’art. 7 della legge 30.12.1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità (4), nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità (4) parente o affine entro il terzo grado, convivente (8), hanno diritto a tre giorni di permesso mensile (2), coperti da contribuzione figurativa (5), fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità (4) non sia ricoverata a tempo pieno.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti dall’art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971 (3), si applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma del medesimo art. 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977 n. 903.
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato (6), ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiormente in situazione di gravità può usufruire alternativamente (7) dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravi