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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Corriere dei Ciechi

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Numero 9 del 2006

Titolo: Lavoro oggi

Autore: Vitantonio Zito


Articolo:
Una risposta ai quesiti

La legge 43/2006, istitutiva degli Ordini professionali e degli Albi nell'area sanitaria, non è ancora entrata in vigore; e purtroppo stanno per scadere i sei mesi da essa previsti per la preparazione dei regolamenti attuativi. Come stanno realmente le cose?
La legge in parola, concernente l'istituzione degli Ordini professionali e degli Albi per le professioni sanitarie, e quindi anche per i fisioterapisti, il 1° febbraio scorso è stata approvata da tutto il Parlamento, forse perché (ci scusino i nostri lettori) la competizione elettorale era ormai alle porte.
Oggi, a distanza di quasi sette mesi dalla sua approvazione, purtroppo i ministeri competenti "Salute" e "Giustizia" non hanno ancora approntato i regolamenti attuativi ed il governo, per non far decadere la legge, è costretto a chiedere al Parlamento una proroga di altri sei mesi per l'attuazione dei succitati regolamenti. Naturalmente, tutte le categorie interessate sono in agitazione ed il dialogo fra queste e il Ministero della Salute diventa sempre più aspro.
L'Unione, insieme ai fisioterapisti vedenti, segue con viva attenzione l'evolversi della situazione.

Da tempo alcune aziende, e in special modo le banche, rifiutano l'assunzione dei centralinisti ciechi, trincerandosi dietro "l'esubero" della quota di assunzione di disabili prevista dalla legge 68/99 concernente il diritto al lavoro degli handicappati. Perché accade ciò? Le leggi speciali non sono più in vigore?
Spesso i datori di lavoro ignorano che la legge 68/99 altro non è che un'affermazione del lavoro "mirato", che i ciechi hanno da sempre svolto. Inoltre, volutamente ignorano che la suddetta legge al comma 2 dell'art. 1 fa salve proprio tutte le leggi speciali riguardanti l'occupazione dei minorati della vista le quali vanno quindi rispettate fino alla loro eventuale abrogazione.

Perché l'Unione non si adopera affinché sia abrogato l'art. 33 della legge 104/92 che, con le sue facilitazioni allontana i minorati della vista dal lavoro?
La legge 104/92 sull'assistenza agli handicappati non è stata promossa o voluta dall'Unione e non ci sembra giusto intervenire per ledere i benefici di altri invalidi con una nostra eventuale opposizione al suddetto art. 33. Pertanto l'appello che la nostra gloriosa associazione rivolge ai minorati della vista è quello di proteggere la propria immagine con il lavoro e di non abusare quindi dei benefici della legge 104 finché questo non sia necessario.

Quali sono gli effetti della legge 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili?
La legge 68/99 sulla riforma del collocamento obbligatorio, in sostanza, introduce finalmente nel nostro ordinamento una nuova regolamentazione per il diritto al lavoro dei disabili, mutando così dopo tanti e tanti anni, il sistema del collocamento obbligatorio.
Essa infatti imposta un intervento finalizzato alla promozione dell'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro mediante servizi di sostegno al collocamento mirato e particolarmente importanti sono: l'introduzione di nuovi criteri per le assunzioni obbligatorie, con la previsione della chiamata nominativa per le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti; la previsione del sistema delle convenzioni, al fine di agevolare l'inserimento agevolato; la possibilità di consentire alle cooperative sociali la stipula di apposite convenzioni utili all'inserimento temporaneo dei disabili; l'istituzione di un nuovo sistema sanzionatorio; l'istituzione di un fondo regionale destinato al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi; il diritto, per i disabili, a partecipare ai concorsi per il pubblico impiego, fruendo dell'ausilio delle nuove tecnologie per lo svolgimento degli esami, al fine di poter concorrere in condizioni di parità con i normodotati.
In tal modo la legge 68/99 risponde appieno ai nuovi criteri che collegano l'integrazione lavorativa alle inclinazioni del soggetto e alle sue potenzialità.

Un datore di lavoro, assumendo in osservanza delle leggi speciali, è passibile di sanzioni amministrative se omette la richiesta nominativa prevista dalla legge 68/99?
La richiesta nominativa di assunzione al lavoro è possibile quando essa è prevista da convenzione tra il datore di lavoro e l'ufficio di collocamento; naturalmente per i datori di lavoro che hanno in forza da 15 a 35 dipendenti; per i Partiti politici e per le organizzazioni sindacali ed enti da queste promossi.
La richiesta nominativa è facoltativa e quindi non può essere causa di sanzioni amministrative per i datori di lavoro.
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