Numero 9 del 2006
Titolo: A lume di legge
Autore: a cura dell’avv. Paolo Colombo
Articolo:
Somministrazione estesa ai disabili e ai disoccupati
La Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 22, c. 6, del Dlgs n. 276/2003 (sentenza n. 50 del 28 gennaio 2005).
Questa norma prevedeva che in caso di somministrazione non trovassero applicazione le disposizioni in materia di assunzione obbligatoria, né quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 3, del Dlgs n. 181/2000.
Quest'ultima disposizione prevede che le Regioni possono stabilire che una quota delle assunzioni effettuate sia riservata a particolari categorie a rischio di esclusione sociale (ad esempio disabili o disoccupati di lunga durata).
Nessuna disposizione della legge delega n. 30/2003, infatti, secondo la Consulta, accordava al Governo la possibilità di adottare una simile deroga: di qui la pronuncia di incostituzionalità.
La pronuncia in parola che, fra l'altro, riveste interesse per altre ragioni che qui non sono di nostra pertinenza, va senz'altro nella direzione auspicata a suo tempo dallo scrivente.
Ricordo, infatti, che la somministrazione è un istituto giuridico di notevole diffusione nel moderno mercato del lavoro e che il tentativo da parte del legislatore di tenerla fuori dall'ambito di applicazione del sistema di collocamento obbligatorio, era una scelta del tutto ingiusta ed illegittima che avrebbe provocato gravi danni per le persone disabili.
Nuovi diritti per i lavoratori affetti da patologie oncologiche
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare 22 dicembre 2005, n. 40, ha affrontato la delicata problematica dei lavoratori affetti da patologie oncologiche.
Innanzitutto si è demandata ai datori di lavoro la facoltà di ampliare il periodo di comporto sul posto di lavoro, nel caso di malattie lunghe, terapie salvavita e cure post-operatorie che richiedono estesi periodi di degenza e riabilitazione.
In merito agli incentivi per la flessibilità, invece, già il Dlgs n. 276/2003, art. 46, c. 1, lettera t) (legge Biagi) introducendo l'articolo 12-bis al Dlgs n. 61/2000, aveva previsto il diritto per i lavoratori affetti da patologie oncologiche di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, a seguito della ridotta capacità lavorativa anche a causa degli effetti invalidanti delle terapie salvavita; tale norma introduce un'importante eccezione alla normativa generale valorizzando l'utilizzo del contratto part-time quale strumento di flessibilità.
Per la prima volta viene sancito il diritto di trasformare e modificare la prestazione lavorativa senza che sia necessario l'accordo tra le parti.
Trattasi di un diritto soggettivo del lavoratore che non può essere negato né limitato per esigenze aziendali o produttive.
L'accordo tra le parti è rimesso alla sola quantificazione e distribuzione della prestazione lavorativa, considerando prioritarie le esigenze del lavoratore.
Il rapporto di lavoro, quando lo stato di salute lo renderà possibile e su istanza del lavoratore, dovrà essere nuovamente trasformato a tempo pieno.
Qualora poi la patologia oncologica determini uno stato di invalidità, accertato dalle strutture sanitarie, al lavoratore è consentito di usufruire di due diversi benefici ovvero:
1) di un congedo straordinario non superiore a 30 giorni, ove venga accertata un'invalidità civile per effetto della L. n. 118 del 30 marzo 1971 superiore al 50%;
2) di godere, alternativamente, di 2 ore di riposo al giorno o 3 giorni di permesso retribuito al mese in caso di riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità, ai sensi della L. n. 104/1992.
In quest'ultima ipotesi viene esteso il medesimo diritto (ai permessi) anche ad un familiare del lavoratore malato che si occupi della sua assistenza.
Infine, il lavoratore affetto da patologia oncologica ha il diritto ad essere trasferito, ove possibile, nella sede di lavoro più vicina alla propria abitazione.
Il quadro dei nuovi diritti riconosciuti ai lavoratori affetti da patologie oncologiche, rappresenta un nobile tentativo di umanizzare, per quanto possibile, il mondo del lavoro, tentativo riconducibile direttamente all'art. 32 della nostra Costituzione che sancisce il diritto alla salute come diritto individuale imprescindibile e di interesse collettivo per tutti i cittadini.
Aumentate le sanzioni per le violazioni del collocamento obbligatorio
Con Decreto del Ministero del Lavoro 12-12-2005, è stato previsto l'aggiornamento relativo ad alcuni adempimenti sul collocamento obbligatorio, disciplina dettata dalla L. n. 68/1999.
In particolare, l'art. 15 regolamenta due distinte ipotesi sanzionatorie: la prima concerne il ritardato invio del prospetto riepilogativo annuale introdotto dall'art. 9, c. 6, della stessa legge che deve essere presentato dai datori di lavoro entro il 31 gennaio per comunicare, tra l'altro, la forza lavoro e la quota di riserva per le nuove assunzioni; la seconda riguarda la mancata copertura della quota d'obbligo, oss